Legittimo impedimento del difensore e ricorso inammissibile per motivi di merito (Cass. pen. Sez. II n. 20456 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concomitante impegno professionale del difensore può integrare il legittimo impedimento a norma dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. solo se l’impedimento è prospettato non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; l’istanza di rinvio depositata poco prima dell’udienza è tardiva. I motivi che sollecitano una mera rivalutazione del compendio probatorio sono di fatto e inammissibili in sede di legittimità. Il delitto di riciclaggio si differenzia dalla ricettazione per l’idoneità della condotta a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e per il dolo, generico nel primo caso e specifico di profitto nel secondo. Il diniego delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, è insindacabile in cassazione.
Il Fatto
Il processo riguarda un’autovettura oggetto di furto, alla quale erano stati modificati il numero di telaio e le targhe e che era stata poi rivenduta. Il giudice di primo grado aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. e il coimputato dei reati di cui agli artt. 648-bis e 640 cod. pen..
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1° luglio 2025, aveva confermato la condanna. Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi: la mancata motivazione sul rifiuto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, l’insussistenza dei requisiti del riciclaggio, i vizi di motivazione sul quadro probatorio e sulla consapevolezza dell’illecita provenienza, la qualificazione della condotta del coimputato come ricettazione e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte rileva che la richiesta di trattazione orale formulata dalla difesa non è stata ammessa, perché presentata oltre il termine di venticinque giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen.; quindi dichiara inammissibile il ricorso.
Sul primo motivo, la Corte osserva che la Corte territoriale ha espressamente motivato il rigetto dell’istanza di rinvio. I concomitanti impegni presso la Suprema Corte erano stati comunicati in date risalenti, mentre l’istanza era stata depositata solo tre giorni prima dell’udienza. Trova quindi applicazione il principio per cui il concomitante impegno professionale costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., soltanto se il difensore prospetta l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni.
Quanto ai motivi dal secondo al quinto, la Corte ne rileva la natura meramente fattuale: il ricorrente propone, peraltro genericamente, una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, essendo precluso al giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito (richiamata Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). La Corte di appello ha evidenziato che l’imputata ha curato l’attività di nazionalizzazione del veicolo e il coimputato l’acquisto e l’immatricolazione in Italia, motivando sulla sussistenza del dolo e sull’inapplicabilità dell’art. 712 cod. pen.
La Corte territoriale ha poi correttamente argomentato sulla differenza tra riciclaggio e ricettazione, che si distingue per l’elemento materiale, connotato dall’idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, e per l’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione nel riciclaggio e dal dolo specifico di profitto nella ricettazione (richiamata Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Rv. 270302-01).
Infine, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte di appello è esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in cassazione (richiamata Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509-03). Ne consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 712 c.p. – Acquisto di cose di sospetta provenienza
- Art. 420-ter c.p.p. – Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento