Annullata la VIA negativa per violazione del contraddittorio procedimentale (TAR Sicilia n. 727 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale il provvedimento finale può essere motivato per relationem agli atti dell’istruttoria, essendo richiesta una motivazione più analitica solo quando l’autorità decida di discostarsene. Il giudizio di compatibilità ambientale integra però anche scelte amministrative discrezionali, sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. Il diniego di VIA adottato senza un effettivo confronto con il proponente è illegittimo per violazione dei principi di leale collaborazione, soccorso istruttorio e dissenso costruttivo, dovendo l’Amministrazione indicare le modifiche progettuali atte a superare le ragioni ostative.

Il Fatto

Una società presentava istanza di VIA regionale per la realizzazione di un impianto eolico da 30 MW, composto da sei aerogeneratori, su terreni ricadenti in alcuni Comuni siciliani. La società aveva precisato che cinque dei sei aerogeneratori ricadevano in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021.

Al termine della consultazione pubblica, il Comune interessato rendeva parere negativo; associazioni ambientaliste depositavano tardivamente osservazioni critiche. La Commissione tecnica specialistica esprimeva poi parere sfavorevole, con una pluralità di rilievi tecnici, paesaggistici e ambientali, richiamati dal successivo decreto assessoriale di diniego di VIA. La società impugnava il decreto e il parere presupposto, articolando i motivi in tre parti graduate. Il Tribunale accoglieva in parte il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo principale, con cui si deduceva il difetto di autonoma valutazione dell’Amministrazione. Il motivo è respinto: quando l’autorità competente aderisca alle risultanze istruttorie, è ammessa la motivazione per relationem, richiedendosi una motivazione più approfondita solo in caso di dissenso dagli atti presupposti, purché dagli atti del procedimento siano evincibili le ragioni della decisione. Nella specie il richiamo al parere tecnico non comporta rinuncia ai poteri decisori dell’autorità competente.

Quanto alla pretesa mancata comparazione degli interessi, il Tribunale ricorda che la VIA esprime un giudizio sul sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, integrando anche scelte amministrative discrezionali, sottratte al sindacato di legittimità salvo illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. Nel caso concreto il bilanciamento era stato compiuto, avendo il parere tecnico considerato anche le ricadute economiche negative, gli aspetti ambientali e quelli paesaggistici.

Il ricorso è invece accolto quanto ai profili procedimentali. Il confronto effettivo sui punti decisivi è venuto a mancare: l’Amministrazione e la Commissione hanno acquisito le osservazioni tardive delle associazioni ambientaliste, sulle quali la ricorrente non ha potuto controdedurre, a differenza delle osservazioni comunali tempestivamente prodotte. Il parere conclusivo è stato adottato senza il passaggio dal parere intermedio, e non è stata offerta alla società la possibilità di interloquire sui rilievi tecnici prima del diniego, né sono state considerate le integrazioni volontarie del SIA trasmesse successivamente al parere della Commissione.

Il Collegio sottolinea inoltre che alcuni profili ostativi erano di natura prevalentemente documentale e tabellare, e ben avrebbero potuto essere superati attivando il soccorso istruttorio, espressamente ammesso dall’art. 27-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, che consente di assegnare al proponente un termine perentorio per le integrazioni. Risultano parimenti violati i principi di leale collaborazione e del dissenso costruttivo: né la Commissione né l’Amministrazione hanno indicato, prima del diniego, le modifiche progettuali atte a rendere l’intervento compatibile con i valori tutelati, benché le interlocuzioni successive avessero evidenziato che sarebbe potuto bastare lo stralcio di un solo aerogeneratore, unitamente a ulteriori misure di mitigazione.

Il provvedimento di VIA negativa è quindi annullato. L’accoglimento dei motivi procedimentali rende superfluo l’esame delle censure sostanziali, stante la loro espressa graduazione. In sede di riedizione del potere, l’autorità competente dovrà rideterminarsi sui profili di compatibilità ambientale del progetto come rimodulato, tenendo conto dei titoli di disponibilità delle aree, delle ottimizzazioni progettuali e degli approfondimenti allegati all’istanza di riesame. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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