Sopravvenuta carenza di interesse per consiglieri di minoranza dopo adeguamento dell’amministrazione (TAR Puglia n. 62 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto da consiglieri comunali di minoranza avverso le delibere consiliari di approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione, allorché gli stessi ricorrenti dichiarino, in prossimità dell’udienza di trattazione, la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione rispettato nelle annualità successive le prerogative della minoranza. La dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, resa in ossequio al principio dispositivo, comporta la declaratoria di improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Alcuni consiglieri di minoranza del Comune di Locorotondo hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 30 del 30 maggio 2023, recante l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. n. 267/2000, unitamente agli atti presupposti, tra cui la relazione dell’Organo di Revisione e la delibera di giunta di rettifica dello schema di rendiconto.
Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alla deliberazione consiliare n. 55 del 29 luglio 2023, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, nonché agli artt. 35 e 47 del Regolamento di Contabilità Armonizzata. Il Comune si è costituito in giudizio, eccependo profili di inammissibilità e contestando nel merito le censure.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, in data 12 dicembre 2025, i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione con la quale hanno rappresentato che, nelle annualità successive alla proposizione del ricorso, l’amministrazione aveva rispettato i termini di esame dei documenti finanziari, conformandosi alle prerogative della minoranza. Hanno quindi dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse alla pronuncia nel giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
Il Collegio ha ritenuto che la causa fosse divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo che impone di conformarsi alle richieste di parte ricorrente. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sopravvenuta inutilità di una pronuncia nel merito, non essendo più ravvisabile l’interesse alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, ravvisando i presupposti di legge. La pronuncia si limita pertanto a rilevare l’esito processuale del giudizio, senza esaminare il merito delle censure proposte dai consiglieri di minoranza.
Nota della Redazione
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