Classificazione viaria nel PGTU e occupazione suolo pubblico commerciale (Cons. Stato n. 6676 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diversa configurazione e denominazione delle reti stradali adottata dal PGTU di Roma Capitale rispetto a quella del d.m. 5 novembre 2001 non integra di per sé un vizio di carenza istruttoria, attenendo anzitutto a un profilo di semplificazione terminologica. La riconduzione di più categorie di strade — incluse quelle interzonali — alla viabilità principale rientra nella discrezionalità tecnica che compete all’amministrazione nella conformazione del PGTU ai sensi dell’art. 36 Cod. strada, e non contrasta con le definizioni delle Direttive ministeriali del 12 aprile 1995. Ne consegue la legittimità del diniego di occupazione di suolo pubblico commerciale su strade classificate a viabilità principale, non essendo ravvisabile alcuna illogicità o irragionevolezza nella classificazione operata.

Il Fatto

La società appellata, titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico permanente rilasciata nel 2015, aveva presentato una serie di istanze per l’ampliamento dell’occupazione correlato all’emergenza Covid-19 su un’area di sosta tariffaria con pedana in una via del centro di Roma, classificata dal vigente PGTU come viabilità principale. Roma Capitale aveva negato l’ampliamento con provvedimento del 18 luglio 2024.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 16114 del 2025, aveva accolto il ricorso della società e annullato il diniego, ritenendo che l’inclusione della strada nell’elenco della viabilità principale fosse affetta da difetto di istruttoria, sulla base di precedenti conformi del medesimo tribunale. Roma Capitale ha proposto appello, deducendo violazione degli artt. 2, 20 e 36 del codice della strada, del d.m. Lavori Pubblici del 1995 e delle deliberazioni capitoline in materia. La società appellata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza impugnata. Il Collegio ribadisce le argomentazioni già esposte nella recente decisione n. 2985 del 15 aprile 2026 della stessa Sezione, relativa ad analoghi appelli proposti da Roma Capitale.

Il primo passaggio argomentativo del giudice di primo grado va superato. Il riferimento alla “semplicità di individuazione rispetto a quanto diversamente indicato nel d.m. 5/11/2001” non è frutto di una scelta istruttoria sommaria, ma attiene esclusivamente a un’agevolazione di ordine terminologico. Il PGTU introduce una nomenclatura simmetrica delle reti rispetto alle categorie di strade urbane, discostandosi dalla diversa configurazione del decreto ministeriale, che risponde a distinte caratteristiche e vocazioni funzionali.

Il PGTU, in attuazione dell’art. 36 Cod. strada, reca la classifica funzionale delle strade urbane, mentre il d.m. 5 novembre 2001 reca le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. È lo stesso Codice della strada ad affidare a interventi ministeriali diversi l’emanazione delle direttive per la redazione dei piani di traffico. Non emergono, in assenza di comprovati elementi materiali, ragioni di carenza istruttoria nel solo fatto che la configurazione del PGTU differisca da quella ministeriale.

Né l’assimilazione fra strade di diverse categorie, tutte appartenenti alla viabilità principale, vale di per sé a integrare un vizio istruttorio o una manifesta irragionevolezza. Il PGTU definisce la viabilità principale come l’insieme delle strade non a carattere locale e prevede sottotipi intermedi, fra cui le strade interzonali, assimilate al tipo E. La riconduzione di tali categorie alla viabilità principale rientra nella discrezionalità tecnica spettante all’amministrazione e non contrasta con le Direttive ministeriali del 1995.

La qualificazione di strada interzonale risponde alla pluralità di funzioni cui è preordinato il PGTU e si differenzia, per molteplici profili, da quella delle strade locali. Non emergono ragioni per ritenere che la specifica via interessata presenti caratteristiche incompatibili con la nozione di viabilità principale. Ne discende la fondatezza delle doglianze di Roma Capitale e il rigetto del ricorso di primo grado. Le spese sono integralmente compensate per la complessità e parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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