Sei scatti stipendiali al TFS per collocamento in quiescenza a domanda (TAR Campania n. 1983 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge n. 231 del 1990, spettano anche al personale delle forze di polizia — compresi gli appartenenti all’Arma dei carabinieri — collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’istituto opera ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, senza che rilevi il diverso regime dell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, che incide sulla sola base pensionabile. Il termine del 30 giugno, fissato dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti previdenziali.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei carabinieri, da ultimo con la qualifica di appuntato scelto. Collocato in quiescenza a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ha percepito il trattamento di fine servizio liquidato dall’I.N.P.S. L’Istituto non ha computato i sei scatti stipendiali riconosciuti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987.

L’istanza di ricalcolo presentata all’I.N.P.S. è rimasta priva di effetto. Il ricorrente ha quindi impugnato il prospetto di liquidazione davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione, e sollecitando, ove necessario, una verificazione tecnica. L’I.N.P.S. non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), cod. proc. amm., trattandosi di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Sul merito ha aderito all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa di primo grado, richiamando in particolare Cons. Stato, Sez. II, n. 4844 del 2023.

Secondo tale indirizzo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e va letta alla luce della funzione della disposizione, che estende ai corpi uniformati i benefici economici già riconosciuti alla Polizia di Stato. L’ambito soggettivo comprende dunque gli appartenenti all’ordinamento civile e a quello militare, compresi i carabinieri, anche quando la cessazione avvenga a domanda.

Quanto all’ambito oggettivo, la norma riconosce il beneficio al personale che cessa per età, inabilità o decesso e, al comma 2, a chi chieda il collocamento in quiescenza avendo maturato entrambi i requisiti anagrafici e contributivi. Il Collegio ha escluso che il termine del 30 giugno configuri una decadenza, trattandosi di un onere che incide solo sulla tempistica dell’aspettativa di cessazione.

La Corte ha poi respinto la tesi dell’applicabilità dell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, che attribuisce i sei scatti ai fini della sola base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ha infine giudicato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate in riferimento agli artt. 81 e 38 della Costituzione, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore nel perimetrare la platea dei beneficiari, come ribadito da Cons. Stato, Sez. II, n. 8598 del 2024 e n. 8344 del 2025.

Accertata la sussistenza dei requisiti, il ricorso è stato accolto, con riconoscimento del diritto all’applicazione dei sei scatti al trattamento di fine servizio e alla determinazione della differenza residua, oltre interessi legali. È stato invece negato il cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. L’I.N.P.S. è stato condannato alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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