Concessioni balneari: illegittima la proroga automatica e il criterio esperienziale (TAR Campania n. 2066 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate in via automatica e generalizzata. L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE è dotato di effetto diretto e impone la disapplicazione, da parte dei giudici e delle amministrazioni, delle norme nazionali che reintroducano siffatte proroghe, comprese quelle di cui agli artt. 10 quater, comma 3, e 12, comma 6 sexies, del d.l. n. 198/2022. È illegittimo, perché manifestamente irragionevole e discriminatorio, il criterio di gara che attribuisca punteggio alla sola pregressa gestione di una concessione demaniale, senza equiparare le attività analoghe svolte extra-concessione: detto criterio riesuma di fatto il diritto di insistenza, abrogato dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009.

Il Fatto

Il Comune di Minori, con una prima delibera di Giunta, approvava linee di indirizzo che differivano al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza delle concessioni demaniali in essere, in attesa dell’evoluzione normativa. L’AGCM, ritenendo il provvedimento contrario alla direttiva servizi, rendeva il parere ex art. 21 bis della l. n. 287/1990. Il Comune, non conformandosi, adottava una seconda delibera contenente nuove linee di indirizzo per l’aggiudicazione delle aree demaniali e, successivamente, una terza, con cui indiceva la gara per tre concessioni e ne fissava i criteri.

L’AGCM impugnava le delibere, la determina di indizione, il bando e, infine, i provvedimenti di affidamento delle tre aree. Proponeva ricorso introduttivo e tre ordini di motivi aggiunti, denunciando la proroga automatica e l’illegittimità del criterio valutativo premiante l’esperienza maturata nella gestione di concessioni analoghe. La questione centrale riguardava la sindacabilità del potere comunale di conformare le procedure selettive ai principi euro-unitari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce in via preliminare la legittimazione e l’interesse dell’AGCM a impugnare gli atti di indirizzo e di indizione. L’art. 21 bis della l. n. 287/1990 configura una legittimazione straordinaria a tutela del bene della vita del corretto funzionamento del mercato. L’annullamento degli atti di indirizzo, secondo l’effetto caducante, travolge automaticamente l’intera procedura e i provvedimenti conclusivi di affidamento.

Le eccezioni di inammissibilità sono respinte. Il termine dilatorio di sessanta giorni si rivela superfluo ove l’amministrazione abbia già manifestato il proprio disallineamento rispetto al parere. Il ricorso avverso gli atti attuativi non richiede un nuovo parere precontenzioso, quando l’atto impugnato con motivi aggiunti sia meramente consequenziale e censurato per illegittimità derivata, in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 3 della l. n. 118/2022 e la giurisprudenza euro-unitaria. La Corte di giustizia UE ha affermato che l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE è self-executing e vieta le proroghe automatiche. Le disposizioni nazionali che le reintroducono, da ultimo con il d.l. n. 198/2022 convertito nella l. n. 14/2023, devono essere disapplicate. Il Comune non ha posto in essere una mera proroga tecnica, funzionale alla conclusione della gara, ma una proroga generalizzata nell’attesa della predisposizione del bando.

Quanto ai criteri di gara, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la loro determinazione, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza. Il criterio che premia l’anzianità nella gestione di una concessione demaniale, e equipara le attività extra-concessione soltanto ai servizi integrativi, introduce una barriera all’accesso. L’attribuzione cumulativa dei punteggi riserva agli operatori uscenti un vantaggio ingiustificato. La prova dei fatti conferma tale esito: tutte e tre le concessioni sono state assegnate ai concessionari uscenti.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi accolti, con annullamento degli atti impugnati con i secondi e terzi motivi aggiunti. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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