Inibitoria della scia sorretta da una sola ragione ostativa (TAR Veneto n. 50 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici è sufficiente a sostenere l’atto, restando irrilevante l’eventuale fondatezza delle censure rivolte alle altre rationes decidendi. Ne deriva che il ricorso proposto avverso un provvedimento inibitorio degli effetti della scia non può essere accolto quando una delle ragioni ostative opposte dall’Amministrazione risulti fondata. Nel giudizio amministrativo, la mancanza della autorizzazione sismica per le opere realizzate in variante costituisce autonoma e sufficiente ragione giustificativa dell’inibitoria, a nulla rilevando che il nuovo progetto possa garantire la conformità dell’immobile all’esito del restauro, poiché ciò non assicura la sicurezza dei lavori da eseguire su un edificio danneggiato ma ancora esistente e di incerta tenuta antisismica.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile ad uso magazzino nel territorio del Comune di Segusino, ha presentato in data 8 giugno 2022 una scia per il ripristino del fabbricato, oggetto di incendio doloso. Con nota del 5 agosto 2022, l’Amministrazione comunale ha comunicato la chiusura negativa del procedimento e l’inibitoria della scia, qualificandola come inefficace ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990.

Il provvedimento si fonda su plurime ragioni ostative, tra cui la mancata richiesta di autorizzazione paesaggistica, la non veridicità delle dichiarazioni sulla conformità dello stato attuale, la mancanza della autorizzazione sismica e la diversa posizione planimetrica del fabbricato. La ricorrente ha domandato l’annullamento deducendo tredici motivi, tra violazione di legge ed eccesso di potere. Il Comune e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di una delle ragioni ostative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione, in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso. La questione giuridica centrale attiene alla validità dei provvedimenti amministrativi plurimotivati, per i quali opera il principio della sufficienza di una sola ragione giustificatrice.

Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di fondatezza delle doglianze riferite ad alcune delle rationes decidendi, l’atto non potrebbe comunque essere annullato se sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice. A tal fine sono citate Cons. Stato, Sez. VI, n. 3160/2022 e n. 3026/2022, nonché Sez. IV, n. 438/2022 e n. 2403/2020.

Applicando tale principio, il Collegio ha verificato che la ricorrente non ha superato la censura relativa alla mancanza della autorizzazione sismica per quanto realizzato in esecuzione della concessione in variante del 1994. Quest’ultima aveva previsto l’ampliamento, la sopraelevazione del secondo piano fuori terra e alcune modifiche forometriche, con la realizzazione di una nuova ala a ridosso del monte. Per tali modifiche era palesemente necessaria, come specificato nella concessione stessa, una nuova autorizzazione sismica, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 64/1974 e dell’art. 4, commi 1 e 5, della legge n. 1086/1971.

La ricorrente si è limitata a osservare che all’epoca fosse prassi procedere direttamente al collaudo senza conseguire una nuova autorizzazione, con ciò confermando il mancato conseguimento del titolo. Secondo il Tribunale, tale carenza rileva quale autonoma ragione giustificativa del provvedimento inibitorio, poiché il Comune non poteva esimersi dall’inibire i lavori su un fabbricato, già oggetto di incendio doloso, di cui non era dimostrata la conformità alla normativa antisismica.

Il Collegio ha aggiunto che non giova alla ricorrente osservare che il nuovo progetto avrebbe potuto garantire la conformità dell’immobile all’esito del restauro: tale circostanza non avrebbe assicurato la sicurezza dei lavori da svolgere nell’edificio danneggiato ma ancora esistente e di cui non era nota la tenuta antisismica. La legittimità di tale ragione ostativa rende superfluo l’esame delle ulteriori motivazioni addotte dal Comune, con conseguente rigetto del ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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