Cessazione della materia del contendere per atto satisfattivo sopravvenuto (TAR Puglia n. 222 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a., ricorre quando la parte ricorrente consegua in via amministrativa il bene della vita perseguito, sì da rendere inutile la prosecuzione del giudizio per l’oggettivo venir meno della lite. Essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che si verifica quando, pur senza il conseguimento del bene della vita, l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità. La nuova determinazione adottata dall’Amministrazione all’esito del riesame disposto in sede cautelare, quando abbia contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata, integra un atto sopravvenuto e innovativo, espressione di una rinnovata funzione amministrativa, con conseguente cessazione della materia del contendere. In tal caso le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, confermata dall’emissione del provvedimento richiesto all’esito del riesame che presentava i vizi dedotti nel ricorso.
Il Fatto
La parte ricorrente, dipendente del Comune di Lecce, ha impugnato le risultanze della selezione interna per progressione tra le aree, indetta ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL 16.11.2022, e segnatamente la determinazione dirigenziale del 23.12.2024 con cui erano state approvate le graduatorie finali e proclamato il vincitore per il profilo amministrativo dell’Ufficio TARI.
Con un’unica doglianza, il ricorrente ha contestato il punteggio attribuitogli con riguardo al requisito dell’esperienza maturata nell’area di provenienza, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 241/1990, dell’esperienza lavorativa risultante da proprie determinazioni dirigenziali, ancorché non supportata da documentazione prodotta dal candidato, non essendo tale comprova richiesta dall’avviso di selezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che la cessazione della materia del contendere è caratterizzata dalla piena e integrale soddisfazione delle pretese azionate, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni dell’Amministrazione, con la conseguente inutilità della prosecuzione del processo. Ha quindi valorizzato la distinzione rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l’accoglimento del ricorso non produrrebbe comunque alcuna utilità per il ricorrente.
Il Tribunale ha ricordato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della misura cautelare del remand, consistente nel rinvio a nuova determinazione dell’Amministrazione, anticipa gli effetti propri di una pronuncia di merito e, nella maggior parte dei casi, li rende irreversibili. La nuova determinazione adottata in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare dà vita a un nuovo assetto del rapporto amministrativo, con conseguente cessazione della materia del contendere, ove l’atto abbia contenuto del tutto satisfattivo della pretesa, ovvero improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse negli altri casi.
Il remand, ha precisato il Collegio, costituisce manifestazione dell’atipicità della tutela cautelare consacrata nell’art. 55 c.p.a., in cui non è presente riferimento ad alcuna tipologia specifica ed esclusiva di misure, e riflette il progressivo spostamento del giudizio amministrativo dall’atto al rapporto sottostante tra privato e pubblica amministrazione. In sede di riedizione del potere, l’Amministrazione, fermo il dovere di conformarsi ai principi enucleati dal giudice, resta libera di adottare un atto con diversa motivazione o all’esito di un differente procedimento.
Nel caso di specie, la determinazione del 29.04.2025, adottata all’esito del riesame disposto in via cautelare, ha comportato l’integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente, dichiarato definitivamente vincitore e assunto a tempo indeterminato, e ha costituito espressione di una nuova valutazione autonoma e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare. La Commissione ha infatti effettuato il riesame alla luce di ulteriore documentazione e ha riformulato la graduatoria, dichiarando vincitrice la parte ricorrente.
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale, confermata dall’emissione del provvedimento richiesto a seguito del riesame che presentava i vizi dedotti, e compensandole rispetto alla parte controinteressata, per la marginalità della sua posizione.
Nota della Redazione
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