Nomina commissario ad acta e penalità per la Carta docente (TAR Campania n. 5090 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al dispositivo, esclusa la parte relativa alle spese di lite, qualora il difensore antistatario, titolare di autonomo titolo di credito, non abbia partecipato al giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il giudice nomina un Commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la sentenza n. 7362/2023 che accertava il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per le annualità dal 2017/2018 al 2021/2022, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’emissione dei relativi buoni elettorali.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, verificata l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., attestato il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione nel termine di sessanta giorni, escludendo però la parte del dispositivo riferita alle spese di lite, in quanto il difensore antistatario non aveva proposto il ricorso per l’ottemperanza e risultava titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Sez. III, n. 27041/2008; n. 21070/2009).
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha designato il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, fissando il compenso in euro 500,00 a carico del Ministero. Nei confronti dell’Amministrazione ha inoltre disposto la condanna al pagamento della penalità di mora, parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo ovvero fino alla scadenza del termine concesso per adempiere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.