APE sociale: rioccupazione breve e sospensione dello stato di disoccupazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2111 del 01.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritto all’APE sociale ex art. 1, comma 179, lett. a), della legge n. 232/2016, i requisiti per l’accesso alla provvidenza, ossia lo stato di disoccupazione successivo ad un’occupazione lavorativa dipendente per almeno diciotto mesi nei trentasei precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, vanno riferiti all’ultimo dei rapporti lavorativi – a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi – prima della prestazione. È irrilevante che dopo la cessazione di detto rapporto vi sia stata una rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi, atteso che tali rapporti brevi sospendono, ma non interrompono, lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 150/2015, rimanendo comunque riferibile al precedente rapporto di lavoro conclusosi per una delle cause “utili”.

Il Fatto

Il lavoratore aveva proposto domanda amministrativa per ottenere l’indennità di anticipo pensionistico (APE), accolta dal Tribunale di Grosseto e confermata dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 197 del 16 marzo 2023. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto alla prestazione, ritenendo che l’ultimo periodo di rioccupazione, avvenuto con un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, avesse sospeso lo stato di disoccupazione, senza interromperlo.

Avverso tale decisione, l’istituto di previdenza proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge, mentre il lavoratore resisteva con controricorso. Nelle more del giudizio, l’istituto ha prestato acquiescenza all’orientamento della Corte a favore del lavoratore.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso, l’istituto di previdenza deduceva la violazione dell’art. 1, comma 179, lett. a), della legge n. 232/2016, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente applicato l’istituto della sospensione dello stato di disoccupazione per periodi lavorativi inferiori ai sei mesi. Secondo il ricorrente, tale previsione normativa non sarebbe richiamata dall’art. 2 del D.P.C.M. n. 88/2017, di attuazione dell’art. 1, comma 185, della legge n. 232/2016, che farebbe riferimento, per lo stato di disoccupazione, al solo comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e non anche al comma 3 del medesimo articolo.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 30258/2024, secondo cui i requisiti per l’accesso all’APE sociale vanno riferiti all’ultimo rapporto lavorativo – a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi – prima della prestazione, essendo irrilevante l’eventuale rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi successiva alla cessazione di detto rapporto.

La Corte ha precisato che la Corte d’appello ha correttamente valorizzato il rapporto tra il primo e il terzo comma dell’art. 19 della legge n. 150/2015, richiamando nel suo complesso la normativa sullo stato di disoccupazione. Una diversa interpretazione, infatti, svuoterebbe di significato la disciplina sulla sospensione dello stato di disoccupazione, che presuppone la riferibilità dello stesso al precedente rapporto di lavoro conclusosi per una delle cause “utili” previste dalla legge.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, compensando le spese del giudizio in ragione del recente formarsi della giurisprudenza in materia, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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