Riciclaggio tentato nella destrutturazione del veicolo e volontà di comparire dell’imputato (Cass. pen. Sez. II n. 25054 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destrutturazione di un veicolo per ricavarne pezzi di ricambio costituisce attività oggettivamente idonea a far perdere il collegamento tra i dati identificativi e le singole componenti, così da ostacolare l’identificazione del bene. Quando lo smontaggio è ancora in corso all’atto dell’intervento della polizia giudiziaria e non si è ancora realizzata la dispersione dei dati identificativi, si verte in ipotesi di tentativo di riciclaggio, con riqualificazione del fatto insindacabile in cassazione. Nel giudizio camerale di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, la richiesta di udienza partecipata formulata dal difensore non basta a disporre la traduzione dell’imputato detenuto per altra causa: occorre che questi manifesti tempestivamente la volontà di comparire, chiedendo specificamente di essere tradotto.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ha riqualificato come tentato il delitto di riciclaggio contestato all’imputato, rideterminando la pena in due anni di reclusione ed euro duemila di multa.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, avendo l’imputato chiesto di differire l’udienza al fine di presenziarvi perché detenuto agli arresti domiciliari, e la violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648 cod. pen., non essendo ravvisabili condotte idonee ad ostacolare l’accertamento sulla provenienza del bene.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Dal verbale dell’udienza dinanzi la Corte territoriale risulta che il Collegio, verificata la rituale citazione dell’imputato, ha rigettato l’istanza di rinvio perché intempestiva. L’udienza era stata fissata a seguito di precedente differimento noto all’imputato, sicché questi ben avrebbe potuto chiedere di partecipare, senza o con scorta, avendone l’onere, trattandosi di procedimento camerale conseguente a giudizio abbreviato.
La Corte richiama l’orientamento consolidato inaugurato da Sez. U n. 35399 del 24/06/2010: nel giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata in esito ad abbreviato, la richiesta di udienza partecipata del difensore non è sufficiente per disporre la traduzione dell’imputato detenuto per altra causa. È necessario che quest’ultimo manifesti la volontà di comparire, chiedendo specificamente di essere tradotto, come confermato da Sez. 2 n. 34940 del 09/10/2025, Sez. 2 n. 27245 del 02/05/2019 e Sez. 5 n. 3356 del 14/11/2024. In assenza di una tempestiva manifestazione di volontà, la Corte di merito ha legittimamente disatteso l’istanza di rinvio.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di legittimità in materia di riciclaggio: la destrutturazione di un veicolo per ricavarne pezzi di ricambio comporta oggettivamente la perdita del collegamento tra i dati identificativi e le singole componenti ed è idonea ad ostacolare l’identificazione del mezzo, come affermato da Sez. 2 n. 55416 del 30/10/2018 e Sez. 2 n. 6586 dell’11/01/2024.
Poiché lo smontaggio era in corso all’atto dell’intervento della polizia giudiziaria e non si era ancora concretamente realizzata la dispersione dei dati identificativi, si verte in ipotesi di tentativo: la riqualificazione operata dalla sentenza impugnata è frutto di un’attività interpretativa del fatto insuscettibile di censura in sede di legittimità, come ribadito da Sez. 2 n. 3044 dell’11/12/2024. Il ricorso è pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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