Appalto e accesso: giudizi individuali, sedute telematiche e verifica dei requisiti (TAR Lombardia n. 468 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ove la legge di gara adotti un criterio di attribuzione di coefficienti numerici non comparativi, i giudizi individuali dei commissari possono ritenersi assorbiti nella decisione collegiale, non essendo richiesta un’autonoma verbalizzazione; diversamente accade quando il criterio sia il confronto a coppie. Nelle gare svolte con modalità telematiche la piattaforma assicura l’intangibilità delle offerte, con la conseguenza che non è necessaria la seduta pubblica di apertura. La stazione appaltante che ammette un concorrente non è tenuta a motivare in modo analitico la ritenuta irrilevanza di vicende dichiarate prive di portata escludente automatica, potendo la motivazione risultare implicita o per facta concludentia. Il terzo graduato che contesti soltanto l’offerta del primo classificato è inammissibile per difetto della prova di resistenza.

Il Fatto

L’ASST degli Spedali Civili di Brescia ha indetto una procedura ristretta per la gestione della centrale di sterilizzazione e la fornitura di strumentario chirurgico per 96 mesi, con importo a base di gara di 18.600.000,00 euro, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, con 30 punti per l’offerta economica e 70 per quella tecnica. Alla gara partecipavano quattro operatori. L’aggiudicazione è stata disposta con determinazione dirigenziale del 20.06.2024.

La ricorrente, collocatasi al terzo posto, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, proponendo contestualmente domanda di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.. Dopo un’ordinanza che ha parzialmente accolto l’istanza ostensiva, ha proposto ulteriori motivi aggiunti avverso il diniego opposto dall’Amministrazione. Si sono costituite la stazione appaltante e l’aggiudicataria, eccependo irricevibilità e inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato le censure sulla nomina e sulla composizione della commissione. Quanto alle competenze dei commissari, si è osservato che la legge di gara non richiede specifiche competenze in materia di appalti, ma una competenza nel settore oggetto del contratto, qui rinvenibile nei curricula dei componenti. Neppure era necessaria un’esperienza ingegneristica, poiché il disciplinare prevedeva una mera riqualificazione della centrale, coerente con un appalto di servizi e forniture. Il dedotto conflitto di interessi è stato dichiarato inammissibile per violazione del divieto di venire contra factum proprium, avendo la ricorrente fatto parte del raggruppamento che gestiva in precedenza il servizio, e comunque infondato nel merito per difetto di prova di un interesse personale.

Sul secondo motivo, il Collegio ha ribadito che l’espressione dei giudizi individuali con verbalizzazione è necessaria solo ove i criteri si basino sul confronto a coppie. Richiamando la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 16/2022, ha chiarito che, con coefficienti numerici non comparativi, le valutazioni dei singoli commissari sono assorbite nella decisione collegiale. Poiché l’art. 10 del disciplinare prevedeva l’attribuzione di un coefficiente unico tra zero e uno, la censura è stata respinta.

Quanto all’apertura delle offerte tecniche, il Collegio ha affermato che nelle gare telematiche la seduta pubblica non è richiesta, essendo garantita la segretezza e l’immutabilità delle offerte dalla piattaforma. Il verbale della seduta successiva ha dato atto dell’apertura avvenuta in pubblica seduta, e la mancata menzione nel relativo verbale integra un mero difetto formale. Anche la sessione dimostrativa del progetto tecnico è stata ritenuta legittima: la riservatezza risponde a esigenze di segretezza industriale e la mancata verbalizzazione non incide sulla validità della procedura, non risultando alcuna integrazione dell’offerta.

Sui motivi relativi alla verifica dei requisiti, il Collegio ha escluso l’esistenza di cause di esclusione automatiche e ha ritenuto che l’ammissione alla gara non richieda motivazione analitica sulla non gravità delle vicende dichiarate, potendo risultare implicita o per facta concludentia. La verifica successiva all’aggiudicazione è stata effettuata dal RUP con valutazione espressa di irrilevanza dei precedenti non definitivi e risalenti.

Il motivo sulla congruità dell’offerta economica è stato dichiarato inammissibile per difetto della prova di resistenza, avendo la ricorrente contestato la sola offerta della prima classificata. Infine, le censure sulla genericità dei criteri e sulla valutazione delle offerte tecniche sono state respinte come contestazioni di merito non sindacabile, in assenza di vizi macroscopici. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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