Appalti: sindacato del giudice e prova di resistenza nelle gare (TAR Lombardia n. 3642 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione giudicatrice è circoscritto ai soli casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o palese travisamento dei fatti, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione. Quando il criterio di valutazione attribuisce un punteggio discrezionale, la commissione non è vincolata ad automatismi, ma valuta complessivamente l’offerta. Ai fini dell’interesse al ricorso, il concorrente che impugni i punteggi deve fornire la prova di resistenza: deve cioè dimostrare che, anche accogliendo la censura, conseguirebbe un collocamento utile in graduatoria.
Il Fatto
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi di trasporto sanitario, suddivisa in due lotti. Il Lotto 1, del valore biennale di euro 4.100.000,00, è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, con 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.
Quattro concorrenti hanno partecipato al Lotto 1. All’esito delle valutazioni, la società ricorrente si è collocata al terzo posto con 95,98 punti, preceduta dalla aggiudicataria con 99,50 e da altra concorrente con 97,57. La ricorrente ha impugnato i verbali di valutazione e il decreto di aggiudicazione, contestando l’attribuzione dei punteggi su tre sub-criteri. Una controinteressata ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’esclusione della ricorrente per asserita violazione degli obblighi retributivi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricorda la giurisprudenza consolidata: nelle gare pubbliche è inammissibile la contestazione volta a sollecitare un sindacato di merito sull’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche. Il vaglio del giudice è limitato ai casi di valutazione manifestamente illogica, irrazionale o fondata su palese travisamento dei fatti, attesa la natura tecnico-discrezionale dell’attività. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato n. 2109 del 2024 e Consiglio di Stato n. 5308 del 2019, tra le altre.
Nel caso concreto, due dei tre sub-criteri contestati sono espressamente qualificati come discrezionali dal disciplinare, che distingue punteggi discrezionali, quantitativi e tabellari. Quanto al sub-criterio relativo ai controlli su attrezzature e dispositivi, la commissione ha valorizzato le modalità operative della verifica, non il possesso della check-list digitale: questa non costituisce l’elemento di attribuzione automatica del punteggio superiore.
Sul criterio del personale messo a disposizione il sabato, il Tribunale condivide i rilievi delle parti resistenti: il maggior punteggio riconosciuto alle concorrenti si giustifica per il maggior numero di equipaggi delle ambulanze messi a disposizione, coerentemente con il capitolato che stimava in circa il 60% il trasporto svolto mediante ambulanza. La ricorrente aveva previsto solo 2 ambulanze, a fronte di 3, 4 e 6 delle concorrenti. Il Collegio osserva peraltro che l’eventuale disparità tra due concorrenti sarebbe stata lamentabile solo da quella penalizzata.
Sulla certificazione SA8000, il Tribunale ritiene infondata la censura: il disciplinare richiedeva il mero possesso del certificato, senza prescrivere l’accreditamento dell’ente. Richiamando Consiglio di Stato n. 5375 del 2013 e Consiglio di Stato n. 2902 del 2020, si afferma che rileva l’effettivo rispetto dello standard nell’organizzazione d’impresa, non l’accreditamento del certificatore.
Il ricorso è inoltre infondato per difetto della prova di resistenza: anche espungendo i due punti attribuiti all’aggiudicataria per la SA8000, questa conserverebbe la prima posizione con 97,50; e anche riconoscendo alla ricorrente il punteggio pieno sui controlli, essa raggiungerebbe solo 96,48. Il ricorso principale è pertanto respinto e quello incidentale improcedibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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