Appalti lavori sopra soglia, ammesso il criterio del prezzo più basso (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 174 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti di lavori di importo superiore alla soglia europea il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è ammesso. L’art. 108, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023 individua l’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso un’alternativa disgiunta tra miglior rapporto qualità/prezzo, elemento prezzo e costo, senza imporre un ordine gerarchico. Le preclusioni e le limitazioni poste dai commi 2 e 3 operano solo nelle fattispecie tassativamente elencate, tra le quali non rientrano i lavori ordinari. La scelta resta espressione di discrezionalità amministrativa, da motivare in coerenza con il principio del risultato e con l’esigenza di garantire una concorrenza effettiva.
Il Fatto
La sede coordinata di Genova del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il decreto n. 165 del 2 aprile 2024, con cui è stato approvato il contratto di appalto per l’adeguamento degli impianti di condizionamento ed elettrici del Palazzo di Giustizia di Genova, intervento finanziato con fondi PNRR. L’affidamento, del valore di circa 4,6 milioni di euro a fronte di una base di gara superiore ai sei milioni, è avvenuto mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso.
Il Magistrato istruttore ha formulato un rilievo, chiedendo di chiarire le ragioni della scelta in luogo dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. L’Amministrazione ha risposto invocando la discrezionalità nella scelta del criterio e l’esigenza di speditezza connessa ai tempi del PNRR. I dubbi non sono stati superati e la questione è stata deferita all’adunanza collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la disciplina euro-unitaria di riferimento. La direttiva 2014/24/UE, ai considerando 89, 90 e 96 e all’art. 67, adotta la locuzione offerta economicamente più vantaggiosa in senso onnicomprensivo, comprensiva del prezzo più basso e del costo, riservando agli Stati membri la facoltà di escludere o limitare i criteri del solo prezzo o costo. Il comma 4 dell’art. 67 puntualizza che i criteri non conferiscono all’amministrazione una libertà di scelta illimitata e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva.
Il d.lgs. n. 36 del 2023 recepisce tale impianto con continuità rispetto al previgente d.lgs. n. 50 del 2016. L’art. 108, comma 1, enuncia la regola generale mediante congiunzioni disgiuntive, ammettendo l’aggiudicazione sulla base del solo elemento prezzo anche per i lavori sopra soglia. Il comma 2 impone il miglior rapporto qualità/prezzo per tipologie determinate, tra cui i lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o innovativo, gli appalti integrati e quelli affidati mediante dialogo competitivo o partenariato per l’innovazione. Il comma 3 riserva il minor prezzo a servizi e forniture standardizzate.
La Corte osserva che il legislatore nazionale, pur potendo precludere il ricorso al solo prezzo in virtù dei margini concessi dalla direttiva, non ha introdotto alcuna limitazione per gli appalti di lavori diversi da quelli elencati. L’abrogazione della previgente soglia di due milioni di euro, già operata dal d.l. n. 32 del 2019, conferma l’assenza di un divieto generale. La fattispecie in esame, pertanto, non è riconducibile ad alcuna ipotesi preclusiva.
Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa è puntuale. La sentenza n. 8706/2023 del Consiglio di Stato, invocata dall’Amministrazione, riguardava un appalto diverso e non può essere decontestualizzata. Le pronunce richiamate, tra cui la sentenza n. 5319/2024 del Consiglio di Stato, hanno esaminato appalti di lavori sopra soglia aggiudicati con il prezzo più basso senza contestare tale profilo.
La Sezione esclude poi che la scelta del minor prezzo comporti un arretramento della qualità. Questa può essere presidiata attraverso le specifiche tecniche, i requisiti di progettazione e le clausole del capitolato speciale. Nel caso concreto, la procedura ha garantito una concorrenza effettiva, con venticinque offerte e verifica delle giustificazioni per le offerte anomale. Il principio del risultato non consente deroghe alle disposizioni del Codice, ma può sostenere, con riscontrabili elementi di fatto, la scelta tra le opzioni ammesse. Il decreto è pertanto ammesso al visto e alla registrazione.
Nota della Redazione
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