Appalto pubblico: dovere cognitivo dell’appaltatore ed esclusione delle carenze progettuali occulte (Cass. civ. Sez. I n. 6646 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, la dichiarazione resa dai concorrenti ai sensi dell’art. 71, secondo comma, d.P.R. n. 554/1999, con cui si attesta di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sui luoghi e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e delle circostanze influenti sull’esecuzione, non costituisce clausola di stile. Essa pone a carico dell’appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una corrispondente responsabilità, con allargamento del rischio senza che il contratto diventi aleatorio. Ne deriva che la stazione appaltante, pur tenuta a predisporre un progetto esecutivo realizzabile, non risponde di regola delle carenze progettuali emerse in corso d’opera, salvo che le stesse abbiano carattere occulto. L’evento conoscibile, quand’anche rilevante, non integra grave errore o omissione progettuale.
Il Fatto
La società appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un’associazione temporanea di imprese, aveva chiesto la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito per la sospensione dei lavori di adeguamento tecnico e funzionale di un molo portuale, protrattasi dal giugno 2005 al settembre 2007. La sospensione era stata ordinata dopo il ritrovamento di reperti archeologici nell’area di cantiere, avvenuto dopo la stipula dell’appalto. Secondo la ricorrente, il ritardo dipendeva dalle insufficienti indagini archeologiche a carico dell’amministrazione in sede di predisposizione del progetto.
Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avevano respinto la domanda, escludendo l’inadempimento della stazione appaltante. La controversia giunge così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
I tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte rileva anzitutto un difetto di autosufficienza: la ricorrente denuncia le carenze del progetto preliminare senza trascrivere il documento, né per intero né nelle parti rilevanti, come prescrive l’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte muove dall’art. 71, secondo comma, d.P.R. n. 554/1999, che impone ai concorrenti di attestare di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze suscettibili di influire sull’esecuzione. Tale dichiarazione si concreta in una presa di conoscenza delle condizioni dei luoghi e determina un allargamento del rischio, senza rendere il contratto aleatorio.
La stazione appaltante, pur tenuta a elaborare un progetto esecutivo realizzabile e a svolgere le preliminari indagini, anche archeologiche, ex art. 47 d.P.R. n. 554/1999, non assume di regola responsabilità per carenze progettuali manifestatesi in corso d’opera, a meno che non abbiano carattere occulto. L’evento conoscibile, quand’anche rilevante, non integra grave errore o omissione progettuale.
Nella specie, il ritrovamento dei reperti non costituisce carenza occulta: esso era stato considerato come evento possibile o probabile, tanto che le parti ne avevano disciplinato le conseguenze nel capitolato speciale. L’interpretazione delle clausole contrattuali, con cui i contraenti hanno posto a carico dell’appaltatore le conseguenze economiche dei ritrovamenti, è insindacabile in sede di legittimità.
Ne consegue l’esclusione di ogni violazione degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 554/1999 e degli artt. 24 e 25 d.m. n. 145/2000. La sospensione dei lavori risulta quindi legittima. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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