Accertamento post-estinzione della società e responsabilità patrimoniale degli ex soci (Cass. civ. Sez. 5 n. 8077 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta il venir meno dei rapporti giuridici pendenti, determinandosi un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili. Tale principio, già affermato in via generale, trova applicazione anche in materia tributaria, con la conseguenza che non è precluso al Fisco l’accertamento, successivo all’estinzione della società, di debiti erariali facenti capo all’ente, da far valere nei confronti degli ex soci nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2495 c.c. e all’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, purché vengano rispettati i termini di decadenza previsti dalla legge per l’esercizio della potestà impositiva. L’irretroattività dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 non osta a tale conclusione, non essendo tale norma condizione necessaria per l’esercizio del potere impositivo nei confronti della società estinta e dei soci.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società di capitali operante nel settore edile, cancellata dal registro delle imprese, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento con il quale disconosceva costi e rettificava il reddito d’impresa dell’anno 2010, liquidando maggiori imposte. L’Ufficio notificava l’avviso agli ex soci, ritenendoli responsabili dei debiti tributari della società estinta ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. e dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, nei limiti delle somme dagli stessi percepite a titolo di utili extracontabili.
I contribuenti impugnavano separatamente l’avviso; la Commissione tributaria provinciale, previa riunione, accoglieva i ricorsi ritenendo non applicabile l’art. 28 d.lgs. n. 175/2014, in quanto la società era stata cancellata prima dell’entrata in vigore della norma, e annullava l’avviso. L’Agenzia proponeva appello, rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, avverso cui l’Ufficio ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, 2495, comma 2, c.c. e 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, ritenendo erronea la conclusione della CGT-2 che aveva inferito dall’irretroattività della norma del 2014 l’impossibilità di esercitare la potestà impositiva nei confronti della società estinta.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19750 del 16/07/2025 e, con specifico riferimento al settore tributario, le Sezioni Unite n. 3625 del 12/02/2025, la Corte ha ribadito che, dopo la riforma del diritto societario, all’estinzione della società conseguente alla cancellazione non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico, determinandosi un fenomeno di tipo successorio. L’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.
Tale principio opera anche per i debiti tributari non ancora accertati alla data della cancellazione. La Corte ha escluso che, nel sistema previgente alla riforma del 2014, l’accertamento della pretesa tributaria dovesse intervenire in data antecedente all’estinzione, affermando che una simile conclusione equivarrebbe a un‘interpretatio abrogans della normativa tributaria. Al Fisco non è precluso l’accertamento di debiti erariali facenti capo all’ente estinto, da far valere nei confronti degli ex soci, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 2495 c.c. e 36 cit., sempre che vengano rispettati i termini di decadenza per l’esercizio della potestà impositiva.
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo, con cui l’Agenzia lamentava, in relazione alla posizione di uno dei soci, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per essere stato accolto il ricorso del contribuente su un’eccezione non sollevata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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