Appello tributario, sufficienza la riproposizione delle difese di primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 1035 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 è assolto dalla riproposizione, a sostegno dell’appello, delle ragioni già poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo o della dedotta legittimità dell’accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado. Ciò vale quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci. Stante il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario, l’onere di specificità non impone all’appellante di porre nuovi argomenti giuridici rispetto a quelli già respinti dal primo giudice, specie ove le questioni oggetto del giudizio siano di mero diritto.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per imposte di registro, bollo, sanzioni e accessori relativi all’annualità 2009/2010. La pretesa riguarda una convenzione stipulata dalla società contribuente con un comune per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico su terreni comunali, originariamente tassata in misura fissa sul presupposto che l’efficacia dell’atto fosse sottoposta a condizione sospensiva.

Accertato l’avveramento della condizione, l’omessa registrazione del contratto di locazione e l’omessa denuncia dell’imponibile definitivo, l’Amministrazione ha applicato l’imposta di registro nella misura dell’1% dell’intero canone. La CTP ha accolto il ricorso del contribuente; la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per difetto di specificità dei motivi. L’Agenzia ricorre in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio consolidato di legittimità secondo cui, nel processo tributario, la riproposizione delle ragioni inizialmente dedotte — per il contribuente a sostegno dell’impugnazione dell’atto impositivo, per l’Amministrazione a sostegno della legittimità dell’accertamento — in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, assolve l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e le censure siano desumibili, anche per implicito, in termini inequivoci (in tal senso Sez. V n. 32954 del 2018).

Nel caso concreto l’atto di appello, pur avendo riproposto le difese già esposte in primo grado, ha investito la decisione impugnata contestando la parte della motivazione che riteneva la tassazione proporzionale in contrasto con la disciplina europea in materia di IVA, ha censurato la qualificazione del contratto come sottoposto a termine anziché a condizione sospensiva e ha contestato le modalità di computo del canone, in parte legato agli incassi effettivamente conseguiti. Tali censure sono sufficienti a integrare il requisito di specificità.

La Corte ribadisce inoltre che, stante il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario, volto al riesame della causa nel merito, l’onere di impugnazione specifica non obbliga l’appellante a introdurre nuovi argomenti giuridici rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, tanto più quando le questioni controverse siano di mero diritto (richiamate Sez. V n. 32838 del 2018, Sez. VI-V n. 1200 del 2016, Sez. V n. 3064 del 2012 e Sez. V n. 14031 del 2006).

Preliminarmente la Corte dà atto che la controricorrente aveva depositato istanza di definizione agevolata, respinta dall’Ufficio; il diniego non è stato impugnato ai sensi dell’art. 1, comma 200, legge n. 197 del 2022 e resta estraneo al giudizio. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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