Accertamento delle mansioni superiori fra esegesi collettiva e apprezzamento di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8982 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del diritto all’inquadramento superiore si articola in tre fasi logico-giuridiche successive: accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore, individuare le qualifiche e le mansioni a esse riconducibili secondo la contrattazione collettiva e verificare la corrispondenza tra le prime e le seconde. L’esegesi delle disposizioni del contratto collettivo è censurabile in sede di legittimità per violazione dei canoni ermeneutici o, dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 40/2006, anche per violazione o falsa applicazione della disciplina collettiva stessa; l’accertamento delle mansioni di fatto e il confronto con la declaratoria contrattuale integrano invece apprezzamenti di fatto, incensurabili in cassazione. La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non quando si censuri la valutazione delle prove già acquisite. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato come modulato dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, per i crediti non prescritti all’entrata in vigore della legge n. 92/2012 il termine di prescrizione quinquennale decorre, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a un dipendente della RAI il diritto all’inquadramento superiore come impiegato di livello 1° dal 1° ottobre 2007 a dicembre 2012 e come quadro F/super dal 1° gennaio 2013, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. Il primo giudice aveva invece dichiarato inammissibile la domanda di regolarizzazione previdenziale.
La Corte territoriale ha ritenuto che le attività concretamente svolte dal lavoratore, quale responsabile dell’Ufficio Valutazione, non rientrassero nella qualifica di scenografo attribuita dalla società ma fossero riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. Ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, e ha rilevato che la questione del contraddittorio con l’INPS non era più materia del contendere, non essendo stata impugnata la statuizione di inammissibilità della domanda previdenziale. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per omessa notifica del ricorso di primo e secondo grado all’INPS, è stato respinto: la Corte ha rilevato che la statuizione di inammissibilità della domanda di regolarizzazione previdenziale, non impugnata, era passata in giudicato, con conseguente preclusione rispetto a ogni integrazione del contraddittorio, in conformità al precedente di legittimità citato.
Il secondo motivo, articolato in profili di inammissibilità, denunciava la violazione degli artt. 58-59 del CCL RAI, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2103 c.c. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha ricordato che la censura è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. In relazione all’art. 2103 c.c., il Collegio ha confermato che la sentenza impugnata aveva correttamente seguito il procedimento tripartito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, distinguendo l’operazione di esegesi delle clausole collettive, sindacabile in cassazione, dagli apprezzamenti di fatto relativi alle mansioni espletate e al confronto con la declaratoria contrattuale.
Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti di lavoro, richiamando il proprio indirizzo consolidato secondo cui, nel rapporto di lavoro privo di un regime di stabilità, il termine prescrizionale decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 per i crediti non ancora prescritti.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato nel suo complesso, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2103 c.c. – Prestazione del lavoro
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso