Esclusione per sottostima manodopera da inquadramento contrattuale illegittimo (TAR Lazio n. 170 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura di affidamento di servizi, la stazione appaltante deve verificare la congruità dell’offerta anche alla luce del costo della manodopera imposto dalla lex specialis. L’inquadramento contrattuale dei lavoratori difforme da quello richiesto dal disciplinare integra sottostima non giustificabile del costo del lavoro e costituisce autonoma causa di esclusione ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 36/2023. Il costo del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali costituisce parametro di valutazione, sicché lo scostamento è ammesso solo se supportato da giustificazioni congrue ed ammissibili. Ne consegue l’illegittimità del verbale di congruità e dell’aggiudicazione, con subentro dell’offerente seconda graduata.
Il Fatto
Acea S.p.A. ha indetto una procedura ristretta fra operatori iscritti all’albo fornitori per l’affidamento del servizio di contact center in favore di Acea Ato 5 S.p.A., per un importo a base di gara di € 3.600.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si è conclusa con l’aggiudicazione alla società prima graduata; la ricorrente si è collocata seconda, con un distacco di 3,063 punti.
Acquisita la documentazione tramite accesso, la seconda graduata ha impugnato l’aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo tre motivi: l’erroneo inquadramento contrattuale di parte del personale, con conseguente sottostima della manodopera; l’attribuzione del punteggio per il criterio della prossimità della sede operativa; il mancato rispetto dei requisiti minimi di connettività. Le resistenti hanno chiesto il rigetto, eccependo l’inammissibilità delle censure per difetto di interesse, non potendo la ricorrente superare il punteggio dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, che ritiene fondato. Il par. 1.3 del disciplinare indica i costi della manodopera in € 1.900.000,00, con applicazione del CCNL Telecomunicazioni. Il disciplinare tecnico, al par. 4.3.7, richiede che l’operatore telefonico sia dotato, sin dalla selezione iniziale, di significativa esperienza maturata nel customer care per società utility. Il par. 7 impone la verifica delle offerte anormalmente basse secondo l’art. 110, comma 2 e ss., d.lgs. n. 36/2023.
Dagli atti risulta che per 11 operatori telefonici, dei 34 impiegati, l’aggiudicataria ha indicato l’inquadramento nel II livello del contratto telecomunicazioni, anziché nel III. Il CCNL riserva il III livello all’addetto al customer care e consente il II livello, in via eccezionale, solo per l’assunzione dell’addetto privo di esperienza nella mansione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Questa possibilità non era percorribile, poiché il disciplinare richiedeva la significativa esperienza già in fase di selezione.
Il requisito esperienziale, osserva il Collegio, era ragionevole: gli addetti non si occupavano solo dell’offerta commerciale, ma anche della segnalazione di emergenze e guasti, ciò che esige una maturazione effettiva nel settore. La voce di spesa relativa a questi 11 operatori è pertanto anormalmente bassa, restando irrilevante che alcuni fossero assunti a tempo parziale.
Richiamando Consiglio di Stato, sez. V, 19 agosto 2025, n. 7077, il Collegio ricorda che le diminuzioni rispetto ai valori delle tabelle ministeriali devono essere supportate da giustificazioni idonee e ammissibili. L’inquadramento illegittimo importa una sottostima non ammissibile del costo della manodopera, che integra autonoma causa di esclusione ex art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 36/2023. Ne deriva l’illegittimità del verbale del 16 giugno 2025 e dell’aggiudicazione.
Respinta l’eccezione di inammissibilità per la ricorrenza di una causa di esclusione, il Collegio accoglie il ricorso, assorbendo le altre censure in applicazione del principio della ragione più liquida (richiamato Cass., sez. II, n. 693 del 2024). Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione; l’aggiudicazione è annullata, il contratto, ove stipulato, è dichiarato inefficace, con subentro della ricorrente previa verifica dei requisiti entro trenta giorni. La domanda di risarcimento per equivalente è respinta per mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.