Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 313 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente a percepire la Carta elettronica costituisce titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza n. 227/2025, pubblicata l’11-3-2025, resa dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro. Tale pronuncia aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento agli anni scolastici nei quali il ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento di € 1.500,00.

La sentenza era stata notificata in data 13-3-2025 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e non era stata spontaneamente eseguita, quantomeno rispetto al capo concernente il rilascio della Carta elettronica. Di qui la domanda di attivazione della stessa con accredito della somma e di nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Il rimedio è quindi ammesso per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza di un valido titolo esecutivo. La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Per effetto di tale disposizione le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.

Accertato il carattere esecutivo del titolo, il Tribunale rileva che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Risulta altresì che la sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Poiché è circostanza di fatto incontestata che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia, il Collegio dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’effetto ordina di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive.

In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente e ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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