Riesame in sede di rinvio limitato ai punti decisi dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 15349 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
All’accoglimento del ricorso per cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia consegue che il giudice del rinvio, quale nuovo giudice di merito, deve limitare il riesame dei fatti ai soli punti decisivi indicati nella sentenza di cassazione e alle circostanze legate ad essi da un nesso di dipendenza logica, fatti salvi i rilievi della pronuncia rescindente e fermo il potere di un nuovo apprezzamento complessivo della vicenda. Il ricorso avverso la sentenza emessa in sede di rinvio è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge vigente al momento della proposizione dell’impugnazione, in applicazione del principio tempus regit actum. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. opera come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Le censure che, sotto l’apparente violazione di legge, mirano a una rivalutazione delle prove sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa edile, aveva subappaltato a una società l’esecuzione dei plinti di fondazione di un capannone. Il subappaltatore interruppe i lavori sostenendo che non era stato consegnato il piano di sicurezza aggiornato rispetto al rischio derivante dalla possibile presenza di ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo. Il committente agì per la risoluzione del subappalto per inadempimento e per il risarcimento dei danni; il subappaltatore resistette e propose domanda riconvenzionale di risoluzione.
Il Tribunale respinse la domanda attrice e accolse la riconvenzionale, dichiarando la risoluzione per inadempimento del committente. La Corte d’Appello di Torino confermò la decisione. Il ricorrente propose ricorso per cassazione, che fu accolto con ordinanza che rinviava al giudice territoriale per l’integrale riesame della fattispecie. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, confermò nuovamente la risoluzione in danno del committente. Avverso questa sentenza è proposto il nuovo ricorso, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi hanno un comune denominatore: la deduzione che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione. La Corte richiama tre premesse di principio. In primo luogo, il giudice del rinvio deve riesaminare i fatti limitandosi ai punti decisivi indicati nella sentenza di cassazione e alle circostanze legate da un nesso di dipendenza logica, salvo il potere di un nuovo apprezzamento complessivo della vicenda, ma fermi i rilievi della pronuncia rescindente. In secondo luogo, il ricorso contro la sentenza di rinvio è disciplinato dalla legge vigente all’epoca della proposizione dell’impugnazione, secondo il principio tempus regit actum. In terzo luogo, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Su questa base la Corte rileva che la sentenza impugnata si colloca ben al di sopra della soglia del minimo costituzionale. Il giudice del rinvio non ha fondato la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ma si è attenuto a quanto statuito dalla pronuncia rescindente. La motivazione ricostruisce la sequenza dei fatti: insorto il sospetto di ordigni, le parti si erano incontrate e avevano convenuto la ripresa temporanea dei lavori sulla base delle assicurazioni del direttore dei lavori e della documentazione provinciale sulla bonifica fino a quattro metri di profondità; il direttore si era impegnato ad aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento. Essendo rimasto inadempiuto tale obbligo, il subappaltatore aveva abbandonato il cantiere.
La Corte ritiene che l’inadempimento sia stato correttamente qualificato come grave, agli effetti dell’art. 1453 cod. civ., avuto riguardo al rischio incombente sulle maestranze, considerato che le trivellazioni previste raggiungevano i dieci metri di profondità mentre gli ordigni potevano essere interrati fino a otto metri. La motivazione non presenta contraddizioni né illogicità.
Le deduzioni ulteriori, veicolate con il primo e il secondo motivo, sono dichiarate inammissibili: sotto l’apparente violazione di legge, esse mirano in realtà a una rivalutazione delle prove e dei fatti storici, operata con logico apprezzamento dal giudice di merito. Quanto all’art. 2697 cod. civ., il ricorrente non specifica come sarebbe stato invertito l’onere della prova; quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., le censure sono ammissibili solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, o disatteso prove legali, o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione.
Il terzo motivo è inammissibile per due ragioni. La prova testimoniale non ammessa era finalizzata a dimostrare il danno da abbandono illecito del cantiere, ma la Corte d’Appello ha accertato che l’abbandono era giustificato: caduti gli attacchi a tale accertamento, il motivo cade per conseguenza. Inoltre, il motivo trascura che il ricorso per cassazione, benché integralmente accolto, non aveva investito la specifica questione dell’ammissibilità del teste. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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