Appalto vitto detenuti, certificazione MSC riferita al prodotto e non all’aggiudicatario (Cons. Stato n. 6566 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione MSC prevista dalla legge di gara, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi e al d.lgs. n. 36/2023, si riferisce al prodotto ittico offerto e non all’operatore economico concorrente: è sufficiente la dichiarazione di impegno del legale rappresentante a somministrare prodotti certificati, essendo il rispetto della prescrizione verificabile in fase esecutiva tramite il controllo di lotti ed etichette. Il giudizio positivo di congruità non richiede oneri motivazionali specifici quando l’amministrazione condivide le giustificazioni dell’operatore. La clausola premiale di cui all’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 non può essere invocata da chi, privo della certificazione di parità di genere, difetta di interesse strumentale alla riedizione della gara. Il difetto di istruttoria sulla voce di costo delle derrate impone l’annullamento dell’aggiudicazione con ordine di rinnovare la verifica di anomalia, non essendo il giudizio di attendibilità dell’offerta sostituibile in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da una società contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’aggiudicazione di una procedura aperta relativa a un accordo quadro per la fornitura del vitto ai detenuti negli istituti penitenziari della Regione Lombardia (lotto 23). La ricorrente si era classificata dopo l’aggiudicataria e la seconda classificata.
Respinto il ricorso, con spese poste a carico della soccombente, la società ha proposto appello con quattro motivi: i primi tre riproduttivi delle censure respinte in primo grado, il quarto di riproposizione del motivo sull’inattendibilità dell’offerta della seconda classificata, non esaminato dal primo giudice. Si sono costituiti il Ministero e le due controinteressate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’omessa previsione nella lex specialis della clausola premiale per la parità di genere. Il Collegio osserva che la stazione appaltante ha omesso la clausola, ma che l’aggiudicataria possiede la certificazione della parità di genere dal 26.1.2024, prima dell’indizione della gara. La disparità di trattamento prospettata è inconferente, presupponendo l’assoluta identità delle situazioni, e i provvedimenti di autotutela richiamati riguardano procedure in corso o imprese prive di certificazione.
La norma violata mira a garantire la parità di genere, assicurata nel caso concreto dal possesso del certificato. L’amministrazione ha applicato i principi di buon andamento e di conservazione degli atti giuridici, fondanti l’azione amministrativa. Opera inoltre il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. L’appellante, priva della certificazione alla scadenza del termine per presentare offerta, difetta di interesse strumentale alla riedizione della gara: il motivo è inammissibile per carenza di legittimazione se riferito ad altri operatori, per genericità se riferito alla propria posizione.
Il secondo motivo contesta il punteggio massimo attribuito per i prodotti ittici malgrado le concorrenti fossero prive della certificazione MSC. Il Collegio conferma l’interpretazione del primo giudice: la certificazione riguarda il prodotto e non il soggetto fornitore. L’interpretazione letterale delle clausole, non contestate e univocamente interpretabili, comporta l’inammissibilità e comunque l’infondatezza. Il porzionamento e la conservazione del prodotto in magazzino non sono equiparabili a trasformazione, re-imballaggio o rietichettatura; il terminale di consumo è individuato nella struttura carceraria.
Il terzo motivo, relativo all’inattendibilità dell’offerta, è parzialmente fondato. Il Collegio esamina e respinge le censure sulle singole voci di costo: spese generali per l’avvalimento, costo del lavoro e ore non lavorabili, investimenti e ammortamenti, inflazione, quinto d’obbligo. Il motivo è invece ammissibile e fondato quanto al costo delle derrate: il TAR ha omesso di esaminare la relativa censura. La verifica della stazione appaltante si è svolta con modalità approssimative su una voce di costo rilevante, in presenza di un margine di utile ridotto.
Il giudizio di complessiva attendibilità dell’offerta non può essere compiuto in sede giurisdizionale, ostandovi l’art. 34, comma 2, c.p.a.: va quindi disattesa la richiesta di verificazione o CTU e disposto l’ordine alla stazione appaltante di rinnovare il giudizio di congruità sui costi delle derrate. Resta assorbito il quarto motivo, posticipato all’esito del rinnovato esercizio del potere.
Nota della Redazione
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