Verifica obbligatoria dei costi della manodopera anche senza anomalia dell’offerta (Cons. Stato n. 6567 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le stazioni appaltanti sono tenute a effettuare la verifica obbligatoria dei costi della manodopera dichiarati dall’aggiudicataria, a prescindere dalla circostanza che l’offerta presenti o meno profili di anomalia. La verifica prevista dall’art. 95, comma 10, cod. contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) non è esclusa né dal fatto che i costi dichiarati siano superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, né dal fatto che essi siano allineati a quelli delle altre concorrenti. Il giudizio di congruità va condotto con esclusivo riferimento agli elementi costitutivi dell’offerta sottoposta a verifica e al modello di gestione dell’impresa che l’ha proposta, in relazione al numero dei lavoratori, alle figure professionali, all’ammontare delle ore e al CCNL applicato. Il giudizio di congruità dei costi della manodopera è distinto dal giudizio di anomalia dell’offerta.
Il Fatto
Il TAR Toscana aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da una società partecipante avverso l’aggiudicazione a un’altra impresa della concessione del servizio di caffetteria e piccola ristorazione presso un complesso museale. L’aggiudicataria era risultata prima in graduatoria al termine della procedura aperta.
La ricorrente soccombente ha proposto appello articolato in sette motivi, riproponendo le censure di primo grado in materia di garanzia provvisoria, requisiti generali e misure restrittive, costi della manodopera, regolarità dell’offerta economica e tecnica, errori di calcolo e verifica di anomalia. Nel corso del giudizio la questione interpretativa sull’ambito applicativo delle misure restrittive è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e decisa con sentenza del 12 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto i motivi relativi alla garanzia provvisoria, chiarendo che l’esclusione dall’obbligo di corredare l’offerta con l’impegno del fideiussore prevista dall’art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 dipende dal possesso oggettivo dei requisiti dimensionali in capo all’operatore partecipante, restando irrilevante l’appartenenza a un gruppo societario. Ha quindi confermato il rigetto delle censure sulle misure restrittive, in linea con la sentenza della CGUE del 12 febbraio 2026: il divieto opera solo se, all’esito di un esame esaustivo, risulti un controllo di fatto dell’amministratore di cittadinanza russa e un rischio plausibile di dirottamento dei fondi verso l’economia russa.
Il nucleo decisorio riguarda il terzo motivo. La Corte ha rilevato che dagli atti emergeva l’assenza di qualsiasi verifica effettiva sulla congruenza dei costi della manodopera dell’aggiudicataria. L’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 impone tale verifica come obbligatoria e la relativa violazione rileva a maggior ragione in un rapporto contrattuale di durata decennale, trattandosi di componente essenziale del piano economico finanziario.
Il Collegio ha respinto l’argomento secondo cui i costi dichiarati, superiori alla stima della stazione appaltante e allineati a quelli delle altre concorrenti, esonererebbero dall’obbligo. Ha richiamato il principio per cui il giudizio di congruità va condotto con esclusivo riferimento agli elementi dell’offerta verificata e alla capacità organizzativa dell’impresa che l’ha proposta, risultando irrilevanti i confronti con altre offerte (Cons. Stato, V, n. 4191 del 2022). La verifica deve raccordarsi al modello di gestione dell’aggiudicataria, ossia al numero di lavoratori, alle figure professionali, alle ore e al CCNL applicato; nulla di tutto ciò risultava valutato.
È stata invece respinta la censura sulla mancata valutazione del piano economico finanziario, rientrando essa in un ambito discrezionale e attenendo al distinto giudizio di anomalia, sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza. Infondato anche il motivo sull’offerta economica: la stazione appaltante può correggere gli errori materiali quando la volontà negoziale dell’impresa sia individuabile in modo certo (Cons. Stato, V, n. 8481 del 2022). Respinti infine i motivi su offerta tecnica, errori di calcolo e verifica di anomalia facoltativa, rimessa all’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
L’appello è stato quindi accolto parzialmente nei limiti del terzo motivo, con effetto conformativo che impone alla stazione appaltante di procedere alla verifica obbligatoria dei costi della manodopera dell’aggiudicataria.
Nota della Redazione
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