Indennità di trasferta e prova documentale delle trasferte (Cass. civ. Sez. V n. 26663 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di trasferta corrisposte al lavoratore dipendente, la prova dell’effettivo svolgimento delle trasferte può essere desunta dalle note spese, dalle buste paga e dalle lettere d’incarico prodotte dal contribuente. La valutazione di attendibilità di tale documentazione è riservata al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La parte che si limiti a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, senza contrastare specificamente le argomentazioni del giudice dell’appello, formula una censura inammissibile. La contestazione sulla distinzione tra “lavoratore trasfertista” e “lavoratore in trasferta”, avanzata per la prima volta in appello, costituisce specificazione delle difese in diritto e non domanda nuova.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria effettuava una verifica fiscale nei confronti di due società cooperative relativamente ai periodi d’imposta dal 2010 al 2013. Nel conto “mastri e stipendi” l’Ufficio rilevava la corresponsione ai dipendenti di somme a titolo di indennità di trasferta. In particolare riscontrava che il contribuente, lavoratore dipendente di una delle società, aveva conseguito nell’anno d’imposta 2010 la somma di euro 8.977,68, ritenuta non imponibile dal sostituto d’imposta nei limiti di legge.

L’Agenzia reputava invece imponibile tale somma ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 917 del 1986 ed emetteva avviso di accertamento, rettificando i redditi dichiarati ai fini Irpef e irrogando le relative sanzioni. Il contribuente proponeva ricorso, accolto dalla CTP di Pescara. L’appello dell’Agenzia era respinto dalla CTR dell’Abruzzo, che confermava la decisione di primo grado. L’Amministrazione finanziaria proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con cui si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, del Tuir e dell’art. 2697 cod. civ., deducendo anche la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.

La Corte rileva che l’Amministrazione non contrasta il fondamento delle valutazioni del giudice dell’appello. Non chiarisce come abbia provato che l’attività lavorativa non richiedesse l’effettuazione di trasferte, né perché siano inattendibili le note spese, le buste paga e le lettere d’incarico. Si limita a proporre una propria lettura alternativa del materiale probatorio, indicando gli elementi che a suo giudizio avrebbero dovuto assumere rilievo, come il contratto di lavoro o l’indicazione dei chilometri percorsi.

Tale censura è pertanto inammissibile in un giudizio di legittimità. La Corte evidenzia inoltre che la CTR ha affermato come la documentazione pretesa dall’Agenzia non fosse stata neppure richiesta al contribuente in sede di verifica; l’Ente impositore replica che era stata richiesta, ma non indica quando e in quali termini, confermando così che si era trattato di una richiesta di documenti generica e non specifica.

Quanto alla distinzione tra “lavoratore trasfertista” e “lavoratore in trasferta”, la Corte qualifica la tesi dell’appello come specificazione delle difese in punto di diritto, con riduzione della pretesa fiscale in via subordinata, e non come domanda nuova. Nel merito, la CTR ha correttamente applicato l’art. 7-quinquies del d.l. n. 193 del 2016, convertito, norma di interpretazione autentica e perciò retroattiva, che richiede per l’applicazione dell’art. 51, comma 6, del Tuir la contestuale sussistenza di specifici requisiti, non integrati nella specie.

L’Amministrazione non fornisce alcuna prova che il contribuente abbia ricevuto un’indennità di trasferta fissa, anche quando non abbia prestato attività in trasferta; le emergenze di causa depongono anzi in senso contrario. Il ricorso, nella parte ammissibile, è quindi respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, risultando la soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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