Contributi condominiali e opposizione a decreto ingiuntivo: i limiti del sindacato sulle delibere (Cass. civ. Sez. 2 n. 6626 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare d’ufficio la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, ma può pronunciare l’annullamento di tale deliberazione solo se la relativa domanda sia stata proposta, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., con apposita domanda riconvenzionale contenuta nell’atto di citazione, nel termine perentorio ivi previsto. L’eccezione con cui l’opponente deduca solo l’annullabilità della delibera, senza chiedere una pronuncia di annullamento, è inammissibile e rilevabile d’ufficio. La mancata convocazione del condomino e la mancata comunicazione della delibera possono impedire il decorso del termine di impugnazione, ma non possono essere meramente eccepite in sede di opposizione.
Il Fatto
Un condomino proponeva opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di contributi dovuti in base ai rendiconti degli esercizi 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. L’opposizione era rigettata dal giudice di pace e il Tribunale, in sede di appello, la accoglieva solo parzialmente, rideterminando l’importo della morosità e condannando il condominio alla restituzione di una somma versata in eccesso.
Il condomino ricorreva per cassazione con dieci motivi, lamentando, tra l’altro, la nullità delle delibere assembleari di approvazione dei rendiconti per l’esclusione di un altro condomino dalle convocazioni, la mancata conoscenza delle delibere, l’erronea imputazione dei pagamenti e la mancata restituzione di ulteriori somme.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza di primo grado per essere stata deliberata prima della scadenza del termine per memorie. Tale vizio, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, non rientrando nelle ipotesi tassative dell’art. 354 c.p.c., e il giudice di appello aveva deciso il merito. Il ricorso avverso la sentenza d’appello che non abbia dichiarato la nullità è, quindi, inammissibile per difetto di interesse.
Quanto ai motivi dal secondo al decimo, la Corte ha ribadito i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 9839 del 2021: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda di annullamento della delibera assembleare deve essere proposta in via riconvenzionale nell’atto di citazione, non essendo sufficiente una mera eccezione. Nella specie, il ricorrente aveva dedotto solo ragioni di annullabilità delle delibere, senza spiegare la domanda, sicché i motivi sono risultati infondati. La mancata convocazione di un condomino costituisce un vizio procedimentale che comporta l’annullabilità della delibera, la cui legittimazione all’impugnazione spetta unicamente al singolo pretermesso.
La Corte ha inoltre precisato che la delibera di approvazione del rendiconto, una volta approvata, è titolo sufficiente del credito del condominio e può essere rimessa in discussione solo mediante l’impugnazione ex art. 1137 c.c.. Sul punto degli asseriti ulteriori pagamenti, il condomino che eccepisca di aver corrisposto acconti maggiori di quelli ammessi dal creditore deve provare il fatto solutorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
È stato infine disatteso l’assunto secondo cui dall’annullamento della nomina dell’amministratore discenderebbe la nullità degli atti di gestione, dovendosi invece ritenere legittimi gli atti compiuti in correlazione ai poteri di gestione essenziali. Il ricorso è stato rigettato.
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Nota della Redazione
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