Plusvalenza da cessione di azienda: tassazione nell’anno del perfezionamento del contratto (Cass. civ. Sez. V n. 2775 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda deve essere dichiarata nel periodo di imposta in cui il contratto di cessione si perfeziona, poiché gli effetti traslativi della proprietà si producono con il consenso. I successivi profili di adempimento del pagamento del prezzo, ai sensi dell’art. 109, secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 917/1986, restano fiscalmente autonomi e non incidono sul momento di emersione del componente positivo. La mancata percezione del corrispettivo non esime quindi dall’esposizione in dichiarazione, ma può essere fatta valere come perdita nel periodo in cui il contratto viene sciolto o modificato.
Il Fatto
La contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione della plusvalenza conseguente alla cessione del proprio esercizio commerciale, non esposta nella dichiarazione dei redditi per il 2009. Non essendo stato onorato il pagamento rateale, nell’anno successivo le parti erano addivenute a una retrocessione, con trasferimento dell’immobile e successiva attribuzione della licenza.
Il giudice di prossimità aveva respinto le ragioni della contribuente, richiamando l’irrilevanza dei profili civilistici ai fini dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello, aveva invece ritenuto che la contribuente non avesse concretamente lucrato alcuna somma e non fosse perciò tenuta a dichiarare il corrispettivo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, per violazione dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., in relazione all’art. 109, secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 917/1986. L’Agenzia sostiene l’autonomia degli aspetti tributari da quelli civilistici, con la conseguenza che il corrispettivo va indicato nell’anno di perfezionamento del contratto, a prescindere dal momento di effettiva percezione del prezzo.
La contribuente richiama la pronuncia di Cass. Sez. V n. 5876/2014, che aveva escluso la sussistenza di alcuna plusvalenza in ragione del mancato incasso del prezzo, qualificando tale accertamento come giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ritiene tuttavia che l’argomento non colga nel segno, anche perché nel caso in esame un acconto, ancorché definito figurativo, era stato corrisposto.
Il Collegio coordina il precedente con l’orientamento espresso da Cass. Sez. V n. 24378/2016 e Cass. Sez. V n. 14560/2021, secondo cui la plusvalenza da cessione di azienda va dichiarata inderogabilmente nel periodo in cui si è formalmente realizzata. L’incasso parziale del prezzo, o la sua mancanza per il fallimento della cessionaria, non assume rilievo, poiché la realizzazione del componente positivo e la successiva emersione di un componente negativo costituiscono eventi fiscalmente autonomi, da dichiarare nei distinti periodi di riferimento.
Gli effetti traslativi della proprietà si perfezionano con il consenso, restando irrilevanti i successivi profili di adempimento del pagamento, come già affermato da Cass. Sez. VI-5 n. 14848/2018. Ne deriva che il mancato pagamento del prezzo non esime dalla sua esposizione in dichiarazione, dovendosi indicare l’attivo nell’anno di stipula e il corrispondente passivo nell’anno di scioglimento o modifica del contratto.
Il ricorso è pertanto fondato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono integralmente compensate, in ragione dei diversi orientamenti maturati in seno alla Corte e del consolidarsi di quello prevalente.
Nota della Redazione
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