Nomina tardiva del difensore non impone nuovi avvisi dopo la cristallizzazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 14968 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che lamenti l’omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia nominato soltanto in epoca successiva alla notifica stessa, dovendosi ritenere che la situazione processuale si sia cristallizzata nel momento in cui l’avviso è stato emesso e notificato al difensore all’epoca in carica. Nel giudizio di appello, i motivi nuovi tardivi sono inammissibili se non costituiscono sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali, non potendo introdurre censure non tempestivamente formalizzate. Il decreto di citazione che non contenga l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non è affetto da nullità, trattandosi di mero onere informativo privo di incidenza sulla validità della vocatio in ius.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti dell’imputato per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso e per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi ai danni di un Agente di Polizia intervenuto nel corso dell’attività di controllo.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’illegittima celebrazione del giudizio di appello in assenza del difensore di fiducia, per omessa notifica del decreto di citazione al legale nominato successivamente alla revoca del precedente difensore; l’erronea applicazione dei principi in materia di prova indiziaria in relazione al delitto di furto; la sproporzione del trattamento sanzionatorio, con richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle pene sostitutive e delle circostanze attenuanti generiche, nonché di sospensione del processo per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando preliminarmente l’eccezione relativa all’assunta omissione di notifica del decreto di citazione al nuovo difensore di fiducia. Ha osservato che il decreto di citazione era stato ritualmente notificato il 23 aprile 2025 all’unico difensore all’epoca nominato; la rinuncia al mandato era intervenuta il giorno successivo, con contestuale designazione di un difensore di ufficio, mentre la nuova nomina fiduciaria era avvenuta soltanto il 26 aprile 2025, quando le formalità di notificazione si erano già esaurite.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite Maritan del 2015, la Corte ha affermato che l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore che rivestiva tale qualità al momento della fissazione, poiché con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale. Ha inoltre rilevato che l’atto di nomina fiduciaria dell’11 ottobre 2024, invocato dal ricorrente, difettava della prova del deposito all’autorità procedente, gravando sulla parte che deduce il vizio processuale l’onere di formale produzione delle risultanze documentali.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto puramente reiterativo e privo del requisito di specificità richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non potendo l’imputato richiedere una rilettura dei segmenti storici della vicenda o una autonoma rivisitazione degli elementi di fatto, riservata al giudice di merito. La Corte territoriale aveva congruamente illustrato il compendio indiziario, fondato su dati fattuali certi e convergenti.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive e di sospensione del processo per la giustizia riparativa era stata formulata solo con i motivi nuovi, depositati tardivamente e comunque inammissibili perché volti ad ampliare il thema decidendum. Ha altresì ricordato che la pena edittale minima del furto in abitazione non consente l’accesso all’istituto della particolare tenuità del fatto e che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti penali e alla già effettuata valutazione del valore della refurtiva.
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Nota della Redazione
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