Appello cautelare reale inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale (Cass. pen. Sez. III n. 30596 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen., applicabile anche al sequestro reale, ha natura di mezzo di impugnazione ordinario e deve individuare i punti della decisione censurata ed enunciare motivi specifici, proporzionati alle argomentazioni del provvedimento impugnato. L’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale e il gravame funzionale a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante. Il terzo di buona fede che abbia aderito al prodotto “Conto Tesoro” e non riscontri oro specificamente identificato e destinato ai sottoscrittori è titolare di un mero diritto di credito, da far valere con la verifica concorsuale disciplinata dagli artt. 52 segg. d.lgs. n. 159 del 2011, richiamati dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.: l’appello avverso il diniego di dissequestro è pertanto inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, terza interessata rispetto a un procedimento per reati tributari, aveva aderito al prodotto di investimento denominato “Conto Tesoro”, acquistando oro destinato alla custodia presso la società emittente. Nell’ambito di un sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, che aveva colpito anche il patrimonio della società, l’istante aveva chiesto il dissequestro del quantitativo di oro, o del suo controvalore in danaro, quale terzo di buona fede.

Il G.i.p., con ordinanza del 09.12.2024, aveva dichiarato inammissibile e in ogni caso rigettato l’istanza. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza dell’11.02.2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato prioritariamente il profilo preclusivo evidenziato dal Tribunale. Il G.i.p., con l’ordinanza del 09.12.2024, aveva rilevato che l’istanza di dissequestro era meramente ripropositiva di questioni già esaminate e disattese con un precedente provvedimento del 24.11.2023, rispetto al quale non erano stati dedotti elementi di novità. Gli effetti preclusivi di quella decisione non sono stati contestati con l’atto di appello, con la conseguente originaria inammissibilità del gravame.

La Corte richiama sul punto Sez. VI n. 1919 del 10.12.2024, dep. 2025, Franceschi, secondo cui l’appello cautelare ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto in termini specifici. Principio applicabile all’appello cautelare reale, come chiarito da Sez. II n. 46575 dell’11.11.2022, Kremissa Carburanti snc.

Il Tribunale aveva inoltre fondato l’inammissibilità sulla necessità di un interesse concreto ed attuale, richiamando Sez. Un. n. 28911 del 28.03.2019, Papaleo: il gravame deve essere funzionale a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante. L’oro in sequestro era stato venduto dall’amministratore giudiziario previa autorizzazione del G.i.p., con versamento del ricavato presso il F.U.G., e non era stato riscontrato metallo specificamente identificato e destinato ai sottoscrittori.

In tale situazione, la ricorrente è titolare di un mero diritto di credito, da far valere davanti al giudice che ha emesso il decreto di sequestro, ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011, richiamati dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., con fissazione dell’udienza di cui all’art. 57 del medesimo decreto. La difesa non ha chiarito perché la ricorrente dovrebbe ritenersi esentata da tale procedimento di verifica concorsuale, essendosi limitata a insistere sulla buona fede, che costituisce invece presupposto indefettibile perché la verifica del credito abbia esito positivo.

La Corte perviene alle medesime conclusioni anche seguendo l’itinerario ricostruttivo del G.i.p. Le facoltà derivanti dal contratto potranno essere esercitate nei confronti dell’amministratore giudiziario, ove questi decida di subentrare ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011, unico soggetto legittimato a esaminare le richieste formulate in tale ambito, previa autorizzazione del giudice ove necessaria. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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