Inammissibile l’appello cautelare reale del terzo che non confuta le preclusioni (Cass. pen. Sez. III n. 30597 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di dissequestro dichiarata inammissibile perché meramente ripropositiva di questioni già esaminate e disattese non può essere recuperata in sede di appello cautelare quando il terzo interessato non contesti gli effetti preclusivi della precedente decisione. L’appello cautelare reale richiede un interesse concreto ed attuale, sicché la richiesta di eliminazione o riforma del provvedimento gravato deve assicurare un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante. Quando il terzo di buona fede sia ormai titolare di un mero diritto di credito, la sua tutela si realizza nelle forme della verifica concorsuale di cui agli artt. 52 segg. d.lgs. n. 159 del 2011, richiamati dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., e non attraverso l’incidente cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, terzo interessato, aveva aderito a un contratto di investimento in oro offerto da una società poi sottoposta a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento per reati tributari. Con istanza di dissequestro e restituzione aveva chiesto la riconsegna del quantitativo di metallo o del suo controvalore in danaro. Il G.i.p. del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 09/12/2024, aveva dichiarato l’istanza inammissibile, perché meramente ripropositiva di questioni già esaminate e respinte con un precedente provvedimento del 24/11/2023, e in ogni caso l’aveva rigettata nel merito.
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza dell’11/02/2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione, sostenendo la validità del contratto e la propria buona fede.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile muovendo da un rilievo preliminare di carattere processuale. Il G.i.p. aveva fondato la declaratoria di inammissibilità dell’istanza sulla sua natura meramente ripropositiva rispetto al provvedimento del 2023, privo di elementi di novità. Tali effetti preclusivi, richiamati dal Tribunale, non sono stati in alcun modo contestati con l’atto di appello né in sede di legittimità: ne deriva l’originaria inammissibilità del gravame.
La Corte richiama il principio secondo cui l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, dovendo individuare i punti della decisione censurata ed enunciare i motivi con specificità proporzionale alle argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. 6 n. 1919 del 2024; Sez. 5 n. 9432 del 2017). Il principio è pacificamente applicabile all’appello cautelare reale (Sez. 2 n. 46575 del 2022).
Il Tribunale aveva inoltre subordinato l’inammissibilità alla necessità di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione (Sez. Un. n. 28911 del 2019): il gravame deve essere funzionale a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante. Poiché l’oro era stato venduto dall’amministratore giudiziario previa autorizzazione, con versamento del ricavato al fondo unico giustizia, il terzo di buona fede è ormai titolare di un mero diritto di credito, da far valere con la procedura di verifica di cui agli artt. 52 e 57 d.lgs. n. 159 del 2011. Anche questo passaggio è rimasto privo di adeguata confutazione: il ricorrente si è limitato a insistere sulla propria buona fede, senza spiegare perché dovrebbe essere esentato dalla verifica concorsuale, che proprio nella buona fede trova il suo indefettibile presupposto.
La Corte osserva infine che alle medesime conclusioni si perviene anche seguendo la prospettiva contrattuale delineata dal G.i.p. Le facoltà derivanti dal contratto potranno essere esercitate nei confronti dell’amministratore giudiziario, ove questi decida di subentrare ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.