Appello cautelare inammissibile se ripropositivo e privo di interesse concreto (Cass. pen. Sez. III n. 30595 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen., anche nella sua articolazione reale, ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione: deve individuare i punti della decisione censurata ed enunciare i motivi di fatto e di diritto in termini specifici, o almeno con specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato. È pertanto inammissibile l’appello che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese, senza allegare elementi di novità o non precedentemente conosciuti, non contestando gli effetti preclusivi della decisione anteriore. L’interesse ad impugnare deve inoltre essere concreto ed attuale, dovendo l’impugnazione essere funzionale a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante. Nel procedimento di prevenzione, il terzo di buona fede che vanti un credito sul bene in sequestro è tenuto alla verifica concorsuale del credito prevista dagli artt. 52 segg. d.lgs. n. 159 del 2011, richiamati dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente aveva aderito a un prodotto di investimento in oro, denominato “Conto Tesoro”, stipulando un contratto con la società allora titolare del medesimo metallo prezioso. Nell’ambito di un procedimento per reati tributari e altro, il sequestro preventivo aveva riguardato, tra l’altro, la società e il metallo riconducibile al prodotto di investimento.
Il ricorrente, quale terzo interessato, aveva chiesto il dissequestro e la restituzione dell’oro o del suo controvalore. Il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva dichiarato l’istanza inammissibile e in ogni caso l’aveva rigettata. L’appello proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Lecce con ordinanza dell’11.02.2025, per la natura meramente ripropositiva delle questioni e per l’assenza di un interesse concreto e attuale. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che il Tribunale aveva posto in evidenza, in via preliminare, come il G.i.p. avesse dichiarato inammissibile l’istanza di dissequestro perché meramente ripropositiva di questioni già esaminate e disattese con un precedente provvedimento di rigetto. Rispetto a quest’ultimo non erano stati dedotti elementi di novità o non previamente conosciuti, con conseguenti effetti preclusivi che la difesa non aveva contestato né con l’atto di appello né in sede di legittimità.
Da ciò l’originaria inammissibilità dell’appello. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’appello cautelare ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione e deve enunciare i motivi con specificità proporzionale alle argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. VI n. 1919 del 10.12.2024, dep. 2025, Franceschi; Sez. V n. 9432 del 12.01.2017, Cimino), principio pacificamente applicabile all’appello cautelare reale (Sez. II n. 46575 dell’11.11.2022, Kremissa Carburanti snc).
Il Tribunale aveva fondato l’inammissibilità anche sulla necessità di un interesse ad impugnare concreto ed attuale, secondo il quale alla richiesta di eliminazione o riforma della decisione gravata deve conseguire un risultato vantaggioso (Sez. Un. n. 28911 del 28.03.2019, Papaleo). Nel caso concreto, l’amministratore giudiziario della società, previa autorizzazione del giudice, aveva venduto l’oro e versato il ricavato presso il Fondo Unico Giustizia; inoltre, nelle operazioni di ricognizione delle rimanenze non era stato reperito metallo specificamente identificato o depositato in apposito caveau e destinato al prodotto di investimento, come invece previsto dalle condizioni generali di contratto.
Ne derivava che il terzo di buona fede poteva far valere solo un diritto di credito davanti al giudice che aveva emesso il decreto di sequestro, ai sensi degli artt. 52 segg. d.lgs. n. 159 del 2011, richiamati dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., con verifica dei crediti all’udienza ex art. 57 d.lgs. n. 159 del 2011. Anche tale passaggio era rimasto privo di adeguata confutazione: la difesa si era soffermata sulla buona fede del ricorrente, senza chiarire perché questi dovesse ritenersi esentato dal procedimento di verifica concorsuale, e senza considerare che proprio la buona fede ne costituisce indefettibile presupposto.
La Corte osserva inoltre che alle medesime conclusioni si perviene seguendo l’itinerario ricostruttivo del G.i.p., che aveva riconosciuto la validità ed efficacia del contratto, precisando però che il ritiro del metallo o la sua cessione alla società richiedono l’autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di atti di straordinaria amministrazione. Le facoltà contrattuali potranno essere esercitate nei confronti dell’amministratore giudiziario, ove questi subentri ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011, unico soggetto legittimato. Nemmeno in questa prospettiva il ricorso è idoneo a produrre un risultato immediatamente vantaggioso per l’impugnante. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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