Appello cautelare, il tribunale del riesame integra la motivazione mancante (Cass. pen. Sez. III n. 1203 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare, il tribunale del riesame, pur nei limiti del principio devolutivo, non può dichiarare la nullità dell’ordinanza impugnata per assoluta mancanza di motivazione, ma deve provvedere a redigere la motivazione mancante in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen., in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto. L’integrazione è ammessa anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, rispetto a motivazioni mancanti o prive di autonoma valutazione degli indizi, delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa. Il controllo di legittimità non ha ad oggetto la migliore ricostruzione dei fatti, ma la compatibilità della giustificazione con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il Fatto
Il ricorrente impugna davanti alla Corte di cassazione l’ordinanza con cui il tribunale del riesame ha rigettato l’appello cautelare proposto avverso il provvedimento che aveva negato la revoca degli arresti domiciliari o la sostituzione con misura meno afflittiva. All’origine della vicenda vi è un’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, contestata come aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen.
La difesa lamenta che il primo giudice non abbia esaminato la deposizione testimoniale su cui si fondava l’istanza e che il tribunale del riesame, invece di dichiarare la nullità, abbia rigettato l’appello con una motivazione non integrativa di quella mancante. Deduce inoltre la violazione dei termini di durata massima della custodia per connessione qualificata con altro procedimento e l’insussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte richiama il principio secondo cui il tribunale del riesame, a fronte dell’assoluta mancanza di motivazione, non annulla l’ordinanza ma redige la motivazione mancante, in applicazione dell’art. 604 cod. proc. pen., avvalendosi dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto. Né la legge n. 47 del 2015 ha sottratto al giudice il potere di integrare il provvedimento rispetto a valutazioni carenti degli indizi, delle esigenze cautelari o degli elementi difensivi. La Corte conforta l’enunciato con il richiamo a Sez. 6 n. 1114 del 2022 e a Sez. 3 n. 845 del 2016.
Nel merito, i giudici del riesame hanno escluso i presupposti della retrodatazione dei termini di custodia cautelare di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Non risulta provato che le cessioni oggetto del primo procedimento si siano saldate, senza soluzione di continuità oggettiva e cronologica, con la detenzione imputata nel procedimento odierno, né che le cessioni abbiano avuto ad oggetto la stessa sostanza. La parziale sovrapposizione temporale tra le condotte non basta: manca la prova della identità dello stupefacente detenuto e di quello ceduto.
La conclusione si allinea all’orientamento delle Sezioni Unite n. 34655 del 2005 e alla Corte cost. n. 200 del 2016, secondo cui la nozione di stesso fatto non si esaurisce nella sola azione od omissione, ma ricomprende l’evento naturalistico e il nesso causale con la condotta. Quanto alla desumibilità dei fatti dagli atti, essa grava sulla parte che invoca la retrodatazione; nella specie i contegni contestati non avevano formato oggetto di valutazione ai fini della prima misura cautelare.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Il tribunale del riesame ha osservato che il tempo trascorso dai fatti assume rilievo solo nella fase di applicazione della misura, mentre nella fase successiva il pericolo di recidiva va valutato con prognosi che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Il solo rispetto delle prescrizioni, elemento fisiologico del regime cautelare, non muta il quadro. Né rileva il trattamento più mite riservato ad altri coimputati, poiché le esigenze cautelari vanno vagliate con riferimento a ciascun indagato. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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