Revoca della sospensione condizionale: natura dichiarativa e decorrenza degli effetti (Cass. pen. Sez. I n. 1204 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, adottato ai sensi dell’art. 168, comma primo, cod. pen., ha natura dichiarativa: i suoi effetti di diritto sostanziale risalgono ope legis al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Ne consegue che il maturarsi del termine quinquennale di cui all’art. 167 cod. pen. non preclude la revoca quando la causa di caducazione del beneficio si sia verificata nel quinquennio. La diversa qualificazione dell’ipotesi di revoca operata dal giudice dell’esecuzione rispetto a quella indicata dal pubblico ministero non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il diritto di difesa si esercita sulle questioni dedotte e non sulla loro qualificazione giuridica.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torino, con ordinanza del 12 giugno 2024, ha revocato ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con una precedente sentenza di condanna, divenuta irrevocabile nel 2018. La revoca è stata fondata su una successiva condanna, divenuta irrevocabile nel 2021, per un reato commesso in parte prima della concessione del beneficio, con pena che, cumulata alla precedente, supera il limite di cui all’art. 163 cod. pen.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: il mancato riconoscimento dell’estinzione del reato per il positivo decorso del quinquennio ai sensi dell’art. 167 cod. pen., e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per essere stata la revoca motivata su un presupposto diverso da quello prospettato dal pubblico ministero. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, di natura processuale, ritenendolo infondato. Osserva che il giudice dell’esecuzione ha qualificato l’istanza di revoca ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen., diversamente dall’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen. invocato dal pubblico ministero. Tale diversa qualificazione non integra alcuna violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il diritto di difesa delle parti si svolge con riferimento alle questioni dedotte e non alla qualificazione giuridica delle stesse. Vertendosi comunque in tema di revoca obbligatoria, nessuna violazione è ravvisabile.
Quanto al primo motivo, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 7551 del 08.04.1998, secondo cui il provvedimento di revoca ha natura dichiarativa e i suoi effetti sostanziali risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale. La revoca formale è dunque atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis al passaggio in giudicato della sentenza relativa al secondo reato.
La Corte distingue l’ipotesi dell’art. 168, comma primo, cod. pen. da quella del secondo comma, dove il provvedimento di revoca non è meramente dichiarativo ma costitutivo. Su questa linea richiama la Sez. I n. 44296 del 19.11.2024, secondo cui non osta alla revoca la circostanza che il giudice dell’esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo di sospensione, attesa la stabilità relativa dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione.
Il principio invocato dal ricorrente non impedisce, quindi, l’adozione del provvedimento di revoca quando la causa di eliminazione del beneficio si sia verificata nel quinquennio, a prescindere dalla declaratoria intervenuta oltre tale termine o dalla sua mancata adozione. Né rileva il precedente Sez. I n. 19936 del 08.10.2013, citato dal ricorrente e dal Procuratore generale, poiché esso riguarda l’ipotesi di revoca facoltativa ex art. 168, comma secondo, cod. pen., non ricorrente nel caso di specie. Ne discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 167 c.p. – Estinzione del reato
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione