Inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale (Cass. pen. Sez. 3 n. 12080 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi siano stati sottoscritti da un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La regola non ammette deroghe, né nel caso di appello convertito in ricorso, né nel caso di iscrizione all’albo speciale successiva alla presentazione dell’impugnazione, dovendosi avere riguardo alla sussistenza della legittimazione al momento della proposizione dell’atto. Non assume rilievo, a tal fine, la successiva nomina di un difensore iscritto all’albo speciale.
Il Fatto
Il Tribunale di Trapani aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato, nella qualità di legale rappresentante di una società cooperativa e gestore di un impianto di depurazione comunale, per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006, in relazione all’illecita gestione di rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane. Avverso tale sentenza, l’imputato aveva proposto appello tramite il proprio difensore di fiducia. La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 30 dicembre 2025, aveva convertito l’appello in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen..
Con l’atto di impugnazione, la difesa aveva dedotto plurimi motivi, tra cui la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa della società, la carenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che l’atto di impugnazione era stato presentato e sottoscritto dal solo difensore di fiducia, il quale non risultava iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Ha quindi richiamato il principio per cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non iscritto all’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 63, comma 1, legge n. 103/2017, l’inammissibilità del ricorso.
Il Collegio ha escluso che a tale regola possa essere apportata qualsiasi deroga, anche nel caso di appello convertito in ricorso. Ha evidenziato, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 6596 del 2024), che deve aversi riguardo alla sussistenza della legittimazione al momento della proposizione dell’impugnazione, poiché una soluzione diversa eluderebbe gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione a favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso.
La Corte ha altresì precisato che non assume rilievo il successivo deposito di un atto di nomina di un difensore iscritto all’albo speciale, come avvenuto nel caso di specie dopo il provvedimento di conversione, richiamando a sostegno il precedente di Sez. 2 n. 29575 del 2022. Le argomentazioni sviluppate nelle decisioni menzionate sono state ritenute pienamente condivisibili, non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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