Confisca di prevenzione: obbligo di motivazione specifica sulle singole poste attive (Cass. pen. Sez. II n. 40096 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, il giudice del rinvio è tenuto a motivare in modo specifico su ciascuna posta attiva indicata dalla sentenza rescindente, dando conto delle disponibilità legittime del proposto e del nucleo familiare. L’omessa considerazione di tali disponibilità integra il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente. Il giudizio di sproporzione tra redditi leciti e acquisti non può fondarsi su una valutazione globale e indifferenziata, ma richiede l’analisi analitica di ogni singolo bene. Nei giudizi di prevenzione patrimoniale le censure sulla ricostruzione delle poste attive sono inammissibili in sede di legittimità, salvo il vizio di motivazione. La confisca va revocata quando l’acquisto risulta conferente ai redditi dichiarati e sia stato finanziato con risorse legittime.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, con decreto del 13.05.2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, del 29.06.2022, disponeva la restituzione di un libretto di deposito a risparmio a un terzo interessato e confermava la confisca di prevenzione nei confronti del proposto e di due familiari terzi. Oggetto del provvedimento erano rapporti bancari e postali, beni mobili registrati e la quota di otto decimi di un immobile.

La difesa del proposto e dei terzi proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per non essere stati conteggiati, nel giudizio di sproporzione, risparmi pregressi e altre somme; per l’estensione arbitraria del perimetro temporale della pericolosità sociale; per la posizione della terza interessata, che aveva documentato capacità reddituale anteriore; e per l’acquisto di due veicoli da parte di un soggetto con regolare reddito autonomo, uno dei quali acquisito con finanziamento.

La Motivazione della Corte

La sentenza rescindente aveva confermato la pericolosità sociale del proposto e la misura di prevenzione personale, annullando limitatamente al giudizio di sproporzione presupposto della confisca, con imposizione al giudice del rinvio di tenere conto delle risorse legittimamente disponibili, specificamente indicate. Si era stabilito che l’omessa considerazione di disponibilità idonee a incidere sulla legittima provenienza di parte dei fondi integra il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente.

Quanto alla posizione del proposto, la Corte rileva che il giudice del rinvio ha proceduto all’analisi specifica di ciascuna posta attiva considerata dalla sentenza rescindente. In particolare, i conti correnti e i libretti presentano movimentazioni in contanti prive di giustificazione, effettuate nel periodo della pericolosità definitivamente accertata, e pertanto rientrano tra i beni confiscabili. Tale valutazione ha colmato le lacune ravvisate nel precedente giudizio di appello.

Analoga valutazione è stata compiuta per la terza interessata, priva di redditi leciti, i cui acquisti sono stati ritenuti non giustificati anche considerando i proventi da precedenti cessioni immobiliari. Il giudizio di sproporzione, a fronte di acquisiti superiori a quanto percepito, risulta fondato su approfondita valutazione. Per il terzo acquirente, il giudice del rinvio ha esaminato le poste attive e i redditi da lavoro dipendente, concludendo per la sproporzione quanto ad autovettura, motociclo e saldo di libretto, superando i vizi rilevati. Le doglianze ripropongono modalità di calcolo differenti o censure motivazionali inammissibili nei ricorsi avverso decreti in materia di prevenzione patrimoniale.

Diverse conclusioni valgono per l’acquisto del motociclo, oggetto di censura: esso presenta importo conferente rispetto ai redditi da lavoro dichiarati ed è stato acquistato mediante finanziamento. L’assenza di qualsiasi specifica motivazione sul punto determina l’annullamento del decreto e la revoca della confisca, senza ulteriore rinvio, avendo i giudici di merito compiutamente esplorato il tema nelle due fasi di secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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