Inammissibile ricorso per motivi di fatto e infondata l’esclusione del 131-bis (Cass. pen. Sez. 7 n. 15569 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto per motivi consistenti in mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito, e non scanditi da una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma solo di quelli ritenuti rilevanti. Detta valutazione richiede una considerazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ne aveva confermato la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il sinistro stradale, occorso dopo la guida, era avvenuto in seguito all’impatto della vettura contro un palo della luce e la successiva corsa contro un muro dopo l’invasione dell’opposta corsia. Il tasso alcolemico non era stato rilevato con l’etilometro sul posto ma tramite esami ematologici eseguiti in ospedale, dove era stato riscontrato un valore di 2,75 g/l.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della corte territoriale, ritenuta logica e congrua e immune da vizi di legittimità.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che l’istruttoria dibattimentale aveva dimostrato la responsabilità del ricorrente: il tasso alcolemico era stato acclarato in un contesto di cura e la natura contravvenzionale della violazione rende indifferente l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte territoriale aveva motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità con il notevole tasso alcolemico riscontrato e il grave incidente cagionato, in conformità al dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen..
La Corte ha infine rammentato che non è necessaria la disamina di tutti i criteri di valutazione previsti dall’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Nota della Redazione
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