Rimborsi a società non socia esigono verifica della causale in bancarotta (Cass. pen. Sez. V n. 40093 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il versamento effettuato dalla società poi fallita a favore di un soggetto che non riveste la qualifica di socio non è assimilabile al rimborso del finanziamento soci, con la conseguenza che rispetto ad esso risulta inconferente il tema della postergazione e deve essere accertata la causale dell’esborso. Ove il pagamento sia supportato da una precedente prestazione della beneficiaria, la condotta va sussunta, ricorrendone i presupposti, nella bancarotta preferenziale e non in quella distrattiva. Il rimborso di finanziamenti eseguiti dai soci in periodo di notevole squilibrio finanziario, in violazione della regola della postergazione, integra invece distrazione, senza che assuma rilievo la forma dell’erogazione né la mancanza di uno stato di insolvenza conclamato, trattandosi di reato di mera condotta e di pericolo concreto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 30.01.2025, confermava la condanna di tre amministratori di una s.r.l. poi dichiarata fallita per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Le condotte contestate riguardavano, quanto al capo 1, la rinuncia a un credito vantato dalla fallita verso una società partecipata e i versamenti a favore di una terza società riconducibile agli imputati; quanto al capo 2, i rimborsi di finanziamenti ai soci e il pagamento di una somma alla società estranea al capitale.

Gli imputati ricorrevano per cassazione deducendo la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo 2c, la manifesta illogicità della motivazione sull’elemento oggettivo e soggettivo, e l’errata qualificazione dei fatti come distrazione anziché come bancarotta preferenziale.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla pretesa nullità del capo di imputazione. Il Collegio osserva che la modifica dell’imputazione è espressamente consentita dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. e che l’invocata cristallizzazione del decreto non ha fondamento: il Pubblico ministero può integrare la contestazione anche prima dell’apertura del dibattimento, sulla base degli atti già acquisiti.

Quanto all’omesso avviso della facoltà di accedere ai riti alternativi, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui tale informazione è assicurata dalla presenza obbligatoria del difensore quando il termine di decadenza cade all’interno del giudizio. La nullità, di regime intermedio, è comunque sanata per la mancata eccezione immediata.

Infondate sono anche le censure sulla rinuncia al credito: il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto, sufficiente che l’atto sia idoneo a esporre a pericolo la garanzia patrimoniale. I vantaggi compensativi richiesti dalla difesa devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità, nella specie mai allegati.

Quanto ai rimborsi ai soci, la Corte conferma che il finanziamento effettuato in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467, comma 2, cod. civ. e poi rimborsato integra distrazione, non rilevando la forma dell’erogazione.

Fondato è invece il motivo relativo ai versamenti a favore della società non socia. La sentenza impugnata non ha operato un’adeguata distinzione rispetto ai rimborsi ai soci, omettendo la verifica sulla causale. L’annullamento è disposto per nuovo giudizio davanti alla Corte d’appello di Perugia, con rigetto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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