Liberazione anticipata: giudicato preclude l’esame della condotta già valutata (Cass. pen. Sez. I n. 6055 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, la mancata impugnazione dell’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza respinge l’istanza determina la formazione del giudicato, con conseguente effetto preclusivo sull’esame della condotta tenuta nel periodo di detenzione già oggetto della prima decisione. Se il condannato propone una nuova istanza di riduzione della pena, il giudice non può riesaminare quel comportamento, salvo che siano sopravvenuti elementi di novità. È irrilevante che il provvedimento di rigetto sia stato emesso con la clausola “allo stato”, da ritenersi tamquam non esset, poiché al giudice è inibito modificare gli effetti che discendono ope legis dal provvedimento divenuto definitivo.
Il Fatto
Il condannato, detenuto, presentava al Magistrato di sorveglianza di Napoli una richiesta di liberazione anticipata, riferita a un periodo di detenzione già oggetto di una precedente ordinanza di rigetto. Il Magistrato respingeva l’istanza; il reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza di Napoli veniva rigettato con ordinanza del 30 maggio 2024.
Il Tribunale rilevava, fra l’altro, che la modifica del precedente provvedimento di rigetto non era ammissibile, essendo divenuto definitivo per mancanza di impugnazione e non essendo sopravvenuti nuovi elementi. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza di un interesse ad impugnare il provvedimento del 2011 per sopravvenuta espiazione della pena, la legittimità di una rivalutazione di merito anche in assenza di novità e, sotto il profilo motivazionale, l’illogicità e la mancanza di motivazione su specifiche argomentazioni difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, in tema di liberazione anticipata, la mancata impugnazione dell’ordinanza di rigetto del tribunale di sorveglianza determina la formazione del giudicato. Se il condannato presenta una nuova istanza di riduzione della pena, la successiva decisione soggiace all’effetto preclusivo del precedente giudicato, restando inibito riesaminare la condotta tenuta durante il periodo di detenzione oggetto della prima decisione.
I precedenti richiamati — Sez. I n. 41344 del 2023, Sez. I n. 35796 del 2019, Sez. I ord. n. 1069 del 2005 e Sez. I n. 2419 del 1992 — confermano che il giudicato si forma anche quando il ricorso per cassazione sia rigettato. La Corte precisa che è irrilevante che il rigetto sia stato emesso con la clausola “allo stato”, da considerarsi tamquam non esset, non potendo il giudice modificare gli effetti che discendono ope legis dal provvedimento.
Applicando tale principio al caso concreto, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza ha ancorato il rigetto, per un verso, alla definitività della decisione e all’effetto preclusivo realizzatosi e, per altro verso, alla mancanza di elementi di novità idonei a superarlo. La motivazione risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.
Le censure difensive, osserva la Corte, si risolvono in una ricostruzione alternativa degli elementi già valutati, non consentita in sede di legittimità. Il sindacato della Cassazione si arresta alla verifica del rispetto delle norme e dei canoni logici, senza poter sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere, alla stregua del principio affermato da Corte cost. n. 186 del 2000, la ricorrenza della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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