Parere tardivo del MIC inefficace e annullamento del giudizio negativo di VIA (TAR Puglia n. 1021 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale tutti i termini sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura deve intervenire nel termine ristretto fissato dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. Il parere espresso oltre tale termine è inefficace, in applicazione del meccanismo di silenzio-assenso endoprocedimentale desumibile dall’art. 17-bis della l. n. 241/1990 e dall’art. 2, comma 8-bis, della stessa legge. L’inerzia della Commissione tecnica e il ritardo del Ministero della cultura non consentono di adottare per silentium il provvedimento finale di VIA, ma non sottraggono il concerto alla perentorietà dei termini. Il decreto di non compatibilità ambientale che recepisce per relationem il parere tardivo è illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo del deficit istruttorio e motivazionale.

Il Fatto

La società ricorrente presenta istanza per l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale di un impianto eolico, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. Nel corso dell’istruttoria le Soprintendenze competenti esprimono pareri sfavorevoli. La Commissione tecnica VIA-VAS rende parere negativo il 23 giugno 2023; la Soprintendenza speciale per il PNRR rende il proprio parere negativo il 4 marzo 2024, oltre otto mesi dopo la richiesta ministeriale.

Il MASE adotta quindi il decreto di giudizio negativo di compatibilità ambientale. La società impugna davanti al TAR Puglia, deducendo in via pregiudiziale la tardività del parere del Ministero della cultura e, nel merito, il deficit istruttorio e motivazionale, il mancato bilanciamento con l’interesse alla transizione energetica e la disparità di trattamento rispetto ad altri operatori. Si costituiscono i Ministeri intimati, eccependo l’infondatezza della censura sulla tardività e l’inammissibilità delle doglianze per la natura discrezionale della decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità la censura sulla tardività del parere del MIC, riconoscendone il carattere pregiudiziale e assorbente rispetto ai motivi che investono le valutazioni discrezionali degli organi tecnici. Richiamando propri recenti precedenti, il Tribunale ribadisce che tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori. La circostanza di un cospicuo numero di istanze non giustifica il ritardo, perché le disfunzioni organizzative interne non possono essere addotte tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento.

Il Collegio ritiene applicabili al procedimento di VIA gli istituti di semplificazione e di superamento implicito dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte. L’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che, se i pareri non sono resi nei termini o esprimono valutazioni negative, l’autorità competente procede comunque alla valutazione. Tale disposizione va coordinata con l’art. 17-bis della l. n. 241/1990, che disciplina il silenzio-assenso nei procedimenti pluristrutturati. La portata generale del meccanismo ne consente interpretazione estensiva, quale che sia l’amministrazione coinvolta.

Il Tribunale respinge la tesi erariale secondo cui opererebbe un silenzio-devolutivo ex art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006. Il provvedimento conclusivo resta intestato al MASE e non può essere adottato per silentium, ma il concerto del MIC deve comunque intervenire nei termini ristretti di legge. Ne deriva la formazione di un silenzio significativo endoprocedimentale con riguardo al solo concerto, con conseguente inefficacia dell’atto tardivo.

Il Collegio sottolinea la spinta acceleratoria voluta dal legislatore e l’impossibilità, per il giudice, di forzare la lettera della norma assumendo un ruolo creativo in spregio al principio di separazione dei poteri, tanto più in presenza di legiferazione per fattispecie analitica.

Poiché il decreto impugnato poggia per relationem anche sulle valutazioni tardive e inefficaci del MIC, il ricorso è accolto e il decreto è annullato per eccesso di potere sotto il profilo del deficit istruttorio e motivazionale. Gli ulteriori motivi restano assorbiti, dovendo l’amministrazione rideterminarsi. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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