Estinzione del giudizio contabile per rinuncia agli atti accettata dalla parte (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 363 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio non costituisce diritto potestativo del rinunciante e non produce di per sé l’estinzione del processo: occorre una scelta condivisa, un vero e proprio negozio processuale con effetti estintivi. Ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 172 C.G.C., la rinuncia è efficace solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme, senza riserve o condizioni. Presupposto dell’estinzione è la previa verifica dello status di parte dei convenuti e l’accettazione di tutte le parti interessate alla prosecuzione del giudizio, il cui interesse si fonda sull’utilità maggiore che l’accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare rispetto alla semplice chiusura del processo. In presenza di rinuncia e accettazione, il giudizio è dichiarato estinto e le spese sono compensate ove le parti abbiano concordato in tal senso.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria del servizio di mobilità urbana, proponeva ricorso in riassunzione davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti contro l’agente della riscossione e nei confronti della Procura regionale erariale. Chiedeva accertarsi l’inadempimento contrattuale del concessionario per la mancata riscossione di somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, con condanna al pagamento dell’importo dovuto, della maggiorazione per semestre di ritardo e degli interessi, oltre al risarcimento del danno da immagine.

La vicenda traeva origine dall’accoglimento, da parte del giudice di pace, dell’opposizione del soggetto trasgressore per intervenuta prescrizione. Instaurato il giudizio ordinario, il giudice di pace declinava la giurisdizione applicando l’ordinanza delle Sezioni Unite richiamata in ricorso; di qui la riassunzione davanti al giudice contabile. Dopo le conclusioni della Procura regionale e la memoria dell’Avvocatura distrettuale, la società ricorrente dichiarava la sopravvenuta mancanza di interesse e la volontà di rinunciare agli atti del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa di rito: la fattispecie rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), C.G.C., con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile e della legittimazione ad agire della società ricorrente, in linea con le statuizioni della Cassazione richiamate nel ricorso e con le pronunce della stessa Sezione su fattispecie identiche. La delimitazione del perimetro giurisdizionale precede dunque l’esame dell’atto di rinuncia.

La Corte passa quindi all’esame della rinuncia agli atti, dichiarata dalla società istante ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ. Richiama la regola per cui la rinuncia può essere fatta in ogni stato e grado del processo, ma produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme, ossia senza riserve o condizioni e con le modalità prescritte.

Il passaggio centrale è la qualificazione dell’atto. La rinuncia non è diritto potestativo, idoneo a produrre l’effetto estintivo al solo manifestarsi della volontà del titolare; è invece una scelta condivisa, un negozio processuale con effetti estintivi. Il Collegio richiama in proposito la sentenza della Sezione giurisdizionale d’appello n. 381/2022.

Il Collegio precisa poi che, pur non specificando l’art. 306 cod. proc. civ. che la rinuncia debba essere accettata dalle parti costituite con interesse alla prosecuzione, la norma va interpretata in tal senso: presupposto applicativo è la previa verifica dello status di parte dei convenuti. La ratio risiede nell’utilità maggiore che l’accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare rispetto alla semplice chiusura del processo.

Nel caso concreto, verificata la rinuncia della ricorrente e l’accettazione della controparte, con accordo sulla compensazione delle spese, il giudizio è dichiarato estinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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