Estinzione del giudizio per resa di conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 116 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, disciplinato dagli artt. 141 e seguenti del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale, come si desume dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Qualora l’agente contabile depositi la documentazione contabile nel termine fissato dal giudice e la Procura Regionale attesti la regolarità della trasmissione, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere, con declaratoria di estinzione e nulla per le spese.
Il Fatto
La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia ha proposto ricorso al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., per ottenere la fissazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale ex art. 226 d.lgs. n. 267/2000 relativo agli esercizi finanziari 2013-2020 nei confronti dell’agente contabile, una società bancaria.
Con decreto era stato fissato il termine di 60 giorni per il deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile all’amministrazione comunale e il successivo termine di 30 giorni per la trasmissione all’organo giurisdizionale contabile. L’amministrazione comunale ha trasmesso i conti giudiziali in data 5.3.2026 e con successivo decreto del 10.3.2026 è stata fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale la Procura Regionale ha dato atto della regolare trasmissione della documentazione contabile, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il giudice monocratico ha preliminarmente verificato la natura del procedimento instaurato, richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio per resa di conto ha natura giurisdizionale, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto.
Tale natura si desume – come evidenziato da Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020, citata nel provvedimento – dalle norme che regolano il procedimento in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Accertata l’avvenuta regolare trasmissione della documentazione contabile, l’originaria ragione dell’istanza proposta dalla Procura Regionale è venuta meno. Il giudice ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, disponendo la rimessione degli atti al magistrato relatore per il loro concreto esame.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.