Improcedibile l’appello contabile se l’appellante non compare due volte (Corte dei Conti Sez. I App. n. 39 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La regola dell’art. 196 c.g.c. opera sul piano processuale e prescinde dall’esame del merito del gravame. La comunicazione del rinvio al difensore della parte assente integra la condizione perché l’improcedibilità sia dichiarabile. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c..

Il Fatto

Con atto del 28 gennaio 2022 l’appellante ha impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna che lo aveva condannato al pagamento di una somma in favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, oltre accessori. La condanna era stata pronunciata per un’ipotesi di responsabilità erariale connessa all’utilizzo, nell’ambito di un contributo concesso a valere su un programma di sviluppo rurale, di fatture per operazioni ritenute inesistenti.

La sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile l’istanza di prova testimoniale avanzata dal convenuto e aveva accolto integralmente la domanda dell’organo requirente. L’appellante ha affidato il gravame a un unico motivo, contestando l’asserita assenza di riscontri obiettivi sulle operazioni inesistenti e chiedendo, in via subordinata, la restituzione della sola somma riferita ai lavori di recinzione; ha chiesto inoltre l’ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta la questione in via pregiudiziale, sul piano del rito, prima di qualsiasi valutazione sul merito del gravame. All’udienza del 20 ottobre 2023, constatata l’assenza del difensore dell’appellante, il Collegio ha pronunciato ordinanza a verbale, rinviando la trattazione ai sensi dell’art. 196 c.g.c. all’udienza successiva.

L’ordinanza conteneva anche l’avvertenza che, ove il rappresentante della parte appellante non fosse comparso per la seconda volta all’udienza di discussione fissata, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio. Il provvedimento risulta regolarmente comunicato dalla Segreteria al difensore dell’appellante.

La Corte dà atto del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 196 c.g.c.: se l’appellante non compare all’udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

È acclarata, nella specie, la mancata comparizione del difensore di parte appellante sia all’udienza del 15 dicembre 2023 sia a quella precedente del 20 ottobre 2023, nella quale la causa era stata rinviata mediante ordinanza a verbale comunicata alla parte assente. Il doppio rinvio con comunicazione soddisfa dunque il presupposto applicativo della norma.

L’appello è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi del richiamato art. 196 c.g.c.. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c., stante la definizione in rito del giudizio. Nessuna valutazione è svolta sui motivi di merito, ivi compresa la richiesta di ammissione della prova testimoniale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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