Appello contabile inammissibile se sottoscritto da avvocato non cassazionista (Corte dei Conti Sez. II App. n. 52 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 28 c.g.c. L’appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, secondo quanto dispone l’art. 190, comma 3, c.g.c. Il gravame sottoscritto da un legale sfornito dello ius postulandi dinanzi alla sezione adita è inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio. Il vizio è insanabile e non è rimediabile mediante rinnovazione del gravame a mezzo di un nuovo difensore abilitato, che risulterebbe in ogni caso tardivamente proposto.
Il Fatto
Con la sentenza di primo grado la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio aveva condannato l’appellante, nella qualità di ufficiale di polizia in servizio presso un commissariato, al pagamento in favore del Ministero dell’Interno di una somma a titolo di danno erariale, per l’illecito utilizzo di un’autovettura di servizio per scopi personali.
Il soccombente ha interposto appello, deducendo l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione, l’insussistenza del danno erariale e l’erronea valutazione dell’elemento psicologico. La Procura generale ha chiesto la reiezione del gravame. All’udienza il collegio ha sottoposto alle parti la questione pregiudiziale del difetto di abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori in capo alla difesa dell’appellante.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato d’ufficio una questione pregiudiziale di rito, attinente alla valida instaurazione del contraddittorio, e ha dichiarato l’appello inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 28 c.g.c., che nei giudizi dinanzi alle sezioni di appello e alle sezioni riunite impone il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il successivo art. 190, comma 3, c.g.c. stabilisce che l’appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
Da tale previsione discende, per costante giurisprudenza richiamata dalla Sezione, che l’atto di appello non sottoscritto da un legale abilitato è inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio: il gravame è insanabilmente viziato perché proveniente da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi alla sezione adita. La Corte richiama i propri precedenti conformi e la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Nel caso concreto la difesa dell’appellante, come accertato dalla segreteria e ammesso in udienza, non risultava iscritta nell’apposito albo dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione. La Sezione ha escluso la possibilità di sanare il vizio extraformale mediante rinnovazione del gravame a mezzo di un nuovo difensore abilitato, perché la rinnovazione sarebbe comunque tardiva. Ha quindi confermato la sentenza impugnata.
Le spese di lite sono state integralmente compensate, trattandosi di questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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