Improcedibile l’appello se il difensore non compare alla seconda udienza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 56 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196 c.g.c., se l’appellante non compare all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La norma non ammette valutazioni discrezionali: la mancata comparizione personale o per mezzo del difensore alla seconda udienza determina automaticamente la declaratoria di improcedibilità, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente pubblico cessato dal servizio, aveva contestato davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia il provvedimento di liquidazione della pensione, chiedendo che l’indennità integrativa speciale in quota A fosse calcolata sull’intero importo maturato al 31 dicembre 1992, al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1995, e non nei limiti dell’80%.

La sentenza di primo grado aveva respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. L’appellante ha impugnato la decisione con atto d’appello, deducendo due motivi: la violazione delle norme sulla base pensionabile e l’errata regolamentazione delle spese di lite. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la trattazione orale era stata fissata per l’udienza del 9 luglio 2025. In quella sede, constatata l’assenza dell’appellante, il giudizio era stato rinviato all’udienza del 18 marzo 2026, con comunicazione della segreteria ai sensi dell’art. 196 c.g.c.

All’udienza del 18 marzo 2026 è stata nuovamente constatata l’assenza di parte appellante. Il Collegio richiama il tenore letterale dell’art. 196 c.g.c., che disciplina in modo puntuale le conseguenze della duplice mancata comparizione dell’appellante.

La norma dispone che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

Nel caso in esame entrambe le condizioni si sono verificate: la mancata comparizione alla prima udienza ha determinato il rinvio, e la mancata comparizione alla seconda ha fatto scattare la sanzione processuale. La Corte dichiara pertanto l’improcedibilità dell’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 270/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Le spese sono compensate. La decisione non esamina nel merito i motivi di gravame, che restano assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *