Appello tributario nullo se non notificato al litisconsorte pretermesso (Cass. civ. Sez. V n. 19447 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il ricorso in appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Sussiste pertanto un litisconsorzio necessario di natura processuale anche quando non ricorra un originario litisconsorzio sostanziale. L’omessa notificazione dell’appello all’Agente della riscossione, nei cui confronti il contraddittorio era stato integrato in primo grado, non rende inammissibile l’impugnazione, ma determina la nullità del giudizio di secondo grado, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.

Il Fatto

La vicenda riguarda una cartella di pagamento per l’omesso versamento dell’IVA relativa all’anno 1997, emessa a seguito di istanza di condono. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente per la tardività della notifica della cartella. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo la notifica tempestiva proprio in ragione del parziale inadempimento del condono.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contestando in particolare che l’appello fosse stato notificato senza coinvolgere l’Agente della riscossione, nei cui confronti il contraddittorio era stato integrato in primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il primo motivo, che ritiene fondato e assorbente degli ulteriori. Dal ricorso emerge che il giudizio di primo grado si era svolto anche nei confronti dell’Agente della riscossione e che la decisione favorevole al contribuente si fondava proprio sulla tardiva notifica della cartella, onere che grava su tale parte.

Il principio applicato è quello dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui il ricorso in appello è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. Da ciò deriva un litisconsorzio necessario di natura processuale, che opera anche in assenza di un originario litisconsorzio sostanziale. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 27616 del 30/10/2018 e Cass. n. 10934 del 27/05/2015.

La Corte esclude che si versi in materia di cause scindibili, richiamando Cass. n. 31922 del 05/11/2021, Cass. n. 25588 del 27/10/2017 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024. La materia del contendere riguarda, infatti, la tempestività della notifica della cartella, attività propria dell’Agente della riscossione.

Ne consegue, precisa la Corte, non l’inammissibilità dell’appello, ma la nullità del giudizio di secondo grado. La sentenza impugnata va quindi cassata, con necessità di integrare il contraddittorio in appello nei confronti del litisconsorte pretermesso, secondo l’insegnamento di Cass. n. 27616 del 2018.

In conclusione, il primo motivo è accolto, gli altri restano assorbiti; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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