L’irricevibilità dell’appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa non è motivo inerente alla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 8221 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di Cassazione, quale organo regolatore della giurisdizione, non è garante ultimo della nomofilachia sulle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, ricorribili per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione. Non rientra in tale ambito l’errata interpretazione delle norme processuali, né l’error in procedendo in cui il giudice d’appello sia incorso dichiarando l’irricevibilità dell’appello per essere stato proposto dinanzi a un giudice diverso da quello munito di competenza funzionale, quand’anche la sentenza di primo grado avesse declinato la giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana la sentenza del TAR Sicilia, sede di Palermo, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso volto all’annullamento di un decreto assessorile concernente la revoca di un finanziamento. L’appello era stato inizialmente proposto dinanzi al Consiglio di Stato, il quale aveva declinato la competenza; la società aveva quindi riassunto il giudizio dinanzi al C.G.A.R.S., invocando i principi sulla translatio iudicii.
Il giudice d’appello, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 12 del 2014, dichiarava l’appello irricevibile per intervenuta consumazione del potere di impugnare, ritenendo inapplicabile la disciplina della traslazione ai rapporti tra Consiglio di Stato e C.G.A.R.S. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., deducendo la violazione delle norme sulla competenza funzionale e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente delineato l’ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione, unico vizio deducibile avverso le sentenze del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. Esso comprende l’invasione della sfera di altri poteri, l’invasione della sfera di giurisdizione altrui, l’esercizio di un sindacato di merito oltre i limiti della potestas iudicandi e il rifiuto di giudicare per erroneo presupposto di estraneità della materia dalla propria giurisdizione. Ne esula, invece, l’errata interpretazione delle norme sostanziali e processuali.
La pronuncia che dichiara l’irricevibilità dell’appello, ha precisato la Corte, costituisce tipica estrinsecazione della giurisdizione in ambito processuale interno, attenendo alla sola legittimità dell’esercizio del potere giurisdizionale e non ai suoi limiti esterni. Tale principio è stato ritenuto operante anche nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia declinato la giurisdizione, poiché il giudice d’appello, pronunciandosi sulla tardività dell’impugnazione, non affronta il tema del riparto.
La Corte ha inoltre escluso che la fattispecie integri un’ipotesi di arretramento della giurisdizione, ravvisabile solo in presenza di un rifiuto “astratto” di pronunciare sulla domanda per affermata estraneità della materia alle attribuzioni del giudice, e non quando la negazione di tutela derivi dall’interpretazione delle norme sulla competenza. La dichiarazione di irricevibilità dell’appello non è pertanto suscettibile di essere attratta nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile in tutte le sue articolazioni, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.