Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’ottemperanza (Cons. Stato n. 5681 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso la sentenza che ha respinto la domanda risarcitoria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il procedimento amministrativo di esecuzione della sentenza di condanna si è concluso e la parte ha instaurato il giudizio di ottemperanza dinanzi alla stessa Sezione. La sopravvenuta modificazione della situazione sostanziale e processuale priva l’appellante dell’interesse alla decisione sull’originario gravame. In tale evenienza le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiare evoluzione della controversia.

Il Fatto

La società appellante aveva adito il giudice amministrativo di primo grado per accertare l’inadempimento della Regione Lazio agli obblighi derivanti da un accordo quadro ratificato con decreto del Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta per il risanamento finanziario del settore sanitario. Il TAR aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendola non supportata dai necessari elementi costitutivi.

L’appello avverso quella decisione era stato accolto con sentenza della Sezione passata in giudicato, che aveva ordinato all’amministrazione di proporre all’appellante il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, assegnando termini per la valutazione in contraddittorio e la formulazione della proposta. Sopravvenivano l’istanza di proroga della Regione, il deposito della proposta risarcitoria e un ricorso per ottemperanza della società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’istanza di proroga avanzata dalla Regione Lazio per l’esecuzione della sentenza di condanna è stata dichiarata improcedibile con la precedente ordinanza, che ha pure autorizzato il deposito della documentazione istruttoria sulla quantificazione del danno.

Il punto decisivo è che il procedimento svolto dall’amministrazione per dare esecuzione alla sentenza si è ormai concluso. Parallelamente, la società appellante ha instaurato uno specifico giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stata disposta la CTU per la determinazione del danno da ritardo.

Questa duplice circostanza — chiusura del procedimento esecutivo e pendenza del giudizio di ottemperanza — determina, per il Collegio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’appello originario. L’interesse dell’appellante alla riforma della sentenza impugnata è venuto meno, perché la tutela richiesta trova ormai sede nel giudizio di ottemperanza e nella conseguente attività istruttoria.

Su tale presupposto il Consiglio di Stato dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non entra nel merito delle censure originarie, ma si fonda esclusivamente sul venir meno dell’interesse a una pronuncia di riforma.

Quanto alle spese, la Sezione ne dispone la compensazione, valorizzando la peculiare evoluzione della controversia e il susseguirsi degli atti processuali e amministrativi che hanno ridefinito il perimetro del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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