Abilitazione scientifica negata: l’insufficiente pertinenza delle pubblicazioni giustifica il diniego anche con elementi favorevoli al candidato (TAR Lazio n. 13585 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale, reso dalla Commissione ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 e del D.M. n. 120/2016, è legittimamente motivato quando, all’esito di un’analisi dettagliata delle pubblicazioni e dei titoli presentati, la Commissione ritenga dirimente la scarsa pertinenza della produzione scientifica con le tematiche del settore concorsuale prescelto. I criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016 sono autonomi e devono essere tutti soddisfatti per il rilascio dell’abilitazione, non essendo ammessa alcuna forma di compensazione tra essi. La presenza di elementi comunque favorevoli al candidato nel giudizio collegiale non determina un difetto di motivazione, purché il giudizio esprima in modo chiaro e inequivoco le ragioni dell’esito negativo. I giudizi individuali dei commissari non devono essere integralmente sovrapponibili, essendo sufficiente che ciascuno esprima il proprio personale apprezzamento e che il giudizio collegiale ne costituisca sintesi motivata.
Il Fatto
Il ricorrente, studioso di socio-pragmatica interazionale, partecipava alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica”, indetta per la tornata 2023-2025. La Commissione, pur riconoscendo il possesso di quattro titoli tra quelli prescelti e la solidità metodologica della ricerca, all’unanimità concludeva per la non idoneità del candidato, ritenendo le pubblicazioni presentate “poco pertinenti” con le tematiche del settore concorsuale.
Il candidato impugnava il giudizio negativo, deducendo la carenza di motivazione, la contraddittorietà del giudizio rispetto alla valutazione positiva delle singole pubblicazioni e la genericità delle formule impiegate, anche richiamando il parere favorevole reso dal CUN in sede di passaggio al settore scientifico-disciplinare di appartenenza. Il Ministero si costituiva per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 16 della legge n. 240/2010 e il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016. La valutazione dei candidati si articola in una fase di verifica di requisiti oggettivi e in una fase di valutazione della maturità scientifica, affidata alla discrezionalità tecnica della Commissione, che si esprime attraverso giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte rileva che il provvedimento impugnato non si limita a un giudizio di non coerenza, ma articola una motivazione dettagliata sugli interessi di ricerca del candidato, ritenuti prevalentemente di linguistica “esterna” e con il dato linguistico in posizione marginale. La Commissione, pur evidenziando punti di forza della produzione scientifica, ha ritenuto ostativa la circostanza che tale produzione non contenesse risultati sufficientemente originali e maturi per il settore concorsuale. Tale valutazione, ancorché opinabile nel merito, risulta chiara e inequivoca e non presenta alcun difetto di motivazione.
Sul secondo e terzo motivo, il Tribunale osserva che i giudizi individuali dei commissari non sono integralmente sovrapponibili: ciascuno esprime il proprio personale apprezzamento, con motivazioni specifiche che trovano sintesi nel giudizio collegiale. La motivazione del provvedimento amministrativo, finalizzata a consentire al destinatario la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione, risulta idonea a descrivere le ragioni dell’esito negativo.
Infine, la Corte richiama la consolidata giurisprudenza del Tribunale secondo cui i criteri di valutazione di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016 sono autonomi e devono essere tutti soddisfatti per il rilascio dell’abilitazione, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra essi. Il giudizio impugnato risulta quindi formulato in piena conformità alle disposizioni normative, e il ricorso viene respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie, caratterizzata dalla presenza di elementi comunque favorevoli al candidato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.