Diffida ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 e responsabilità solidale del precedente concessionario (TAR Basilicata n. 565 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di diffida adottata dalla Provincia ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 presuppone l’accertamento del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), non anche dei valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), la cui verifica attiene al distinto procedimento di approvazione dell’analisi di rischio di competenza regionale. L’individuazione del responsabile della contaminazione può fondarsi su presunzioni qualificate ex art. 2727 cod. civ., utilizzando il canone del “più probabile che non”, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del soggetto individuato, il quale deve fornire prova liberatoria specifica e non può limitarsi a ventilare responsabilità altrui. La responsabilità ambientale può essere affermata in via solidale tra più soggetti che, in tempi diversi, abbiano svolto attività potenzialmente inquinanti, senza che rilevino, in senso esonerativo, le vicende civilistiche di cessione del ramo d’azienda o la successione per fusione, che comporta l’acquisto delle posizioni giuridiche della società incorporata.
Il Fatto
Il contenzioso trae origine dall’ordinanza di diffida adottata dalla Provincia di Matera ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, con cui il precedente concessionario, la società controllante e l’attuale gestore dell’area del pozzo “Rivolta 01”, nella concessione mineraria “Nova Siri Scalo”, sono stati individuati quali responsabili, in solido, della contaminazione del sito, con conseguente ordine di attivare le misure di messa in sicurezza e bonifica. Il provvedimento provinciale faceva seguito all’annullamento, con sentenza del TAR Basilicata n. 582 del 2023, della precedente determinazione regionale che aveva imposto alla sola società subentrata la presentazione del progetto di bonifica, per difetto di accertamento della responsabilità.
Le società destinatarie dell’ordinanza hanno proposto ricorsi separati, poi riuniti, deducendo plurimi vizi di legittimità: carenza di istruttoria e di motivazione in ordine al nesso eziologico, violazione del principio “chi inquina paga”, genericità del dispositivo, omessa attivazione delle garanzie partecipative e incompetenza della Provincia. Con successivi motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa alla relazione istruttoria provinciale e alla nota regionale che imponeva misure di contenimento della contaminazione, nonché al diniego di accesso alla documentazione relativa al sito contiguo “Enea-Trisaia”.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del primo atto di motivi aggiunti, in quanto rivolto avverso una relazione difensiva della Provincia priva di portata provvedimentale e lesiva, nonché la parziale inammissibilità del ricorso della società subentrata nella parte in cui impugnava la nota regionale di indizione della conferenza di servizi, trattandosi di atto endoprocedimentale.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il riparto di competenze delineato dagli artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006, chiarendo che la diffida provinciale costituisce esercizio di un potere latamente attribuito dalla norma, che non postula l’accertamento del superamento delle CSR ma soltanto delle CSC. La verifica del rischio, infatti, appartiene alla fase successiva, di competenza regionale, avente ad oggetto l’approvazione dell’analisi di rischio, tuttora in corso: la Provincia non ha imposto misure di bonifica, ma si è limitata a diffidare i responsabili, così non incorrendo in alcun vizio di incompetenza.
Quanto all’individuazione dei responsabili, il Tribunale ha applicato il canone probatorio civilistico del “più probabile che non”, valorizzando il ricorso a presunzioni semplici. Gli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza sono stati ritenuti sufficienti: la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee era documentata sin dal 2003 ed era eziologicamente compatibile con l’utilizzo di fanghi di perforazione e additivi chimici nelle attività di trivellazione, produzione e chiusura mineraria, senza che le società avessero fornito prova liberatoria circa l’innocuità delle sostanze impiegate.
Né potevano valere, in senso esonerativo, le vicende societarie: per la società controllante, la qualità di successore universale della incorporata, cui era imputabile l’attività di perforazione del pozzo; per il precedente concessionario, l’avvenuta cessione del ramo d’azienda, inidonea a incidere sugli obblighi di diritto pubblico; per il gestore subentrato, lo svolgimento delle operazioni di chiusura mineraria, attività ad elevato rischio ambientale. L’asserita pluralità di condotte riconducibili a soggetti diversi in tempi diversi ha giustificato l’affermazione della responsabilità solidale, non essendo possibile differenziare gli effetti delle singole condotte causative.
Il Collegio ha infine escluso la rilevanza viziante dell’omissione del contraddittorio procedimentale, applicando il secondo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, attesa la natura vincolata del provvedimento adottato all’esito di un’istruttoria completa, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul terzo atto di motivi aggiunti, stante l’avvenuta esibizione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.