Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo il riesercizio del potere (Cons. Stato n. 6363 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione presentata nel procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico, ma deve dar conto di averle esaminate in modo serio e ragionevole. Il rigetto sorretto da motivazione stereotipata, identica a quella adottata per osservazioni di diverso contenuto, è viziato per difetto di motivazione. Qualora l’amministrazione, nelle more del giudizio di appello, rieserciti il potere conformandosi sostanzialmente al risultato della pronuncia di annullamento, non si configura cessazione della materia del contendere: l’appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno l’utilità concreta e attuale della decisione per l’appellante.
Il Fatto
Una società operante nel settore conserviero, proprietaria di un compendio produttivo comprendente due particelle catastali, vedeva dapprima espropriate tali aree in attuazione di un piano per gli insediamenti produttivi e, successivamente, riacquistarle a titolo oneroso con atto pubblico, con assegnazione dell’intero lotto in convenzione.
Con una successiva deliberazione di Giunta il Comune approvava il nuovo piano, accorpando le due particelle a un lotto destinato all’assegnazione a terzi mediante bando, previo rigetto dell’osservazione con cui la società ne aveva chiesto il mantenimento nel lotto assegnato. Il TAR Campania accoglieva il ricorso, annullando in parte qua la deliberazione per difetto di motivazione e assorbendo le ulteriori censure. Il Comune ha proposto appello; la società ha riproposto i motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la domanda di cessazione della materia del contendere formulata in via principale dall’appellante. Il Comune aveva rappresentato di aver riconfigurato i lotti del piano secondo quanto auspicato dalla società, escludendo le due particelle dal lotto destinato a terzi e ricomprendendole nel lotto già assegnato.
Tale sopravvenienza, osserva il Consiglio di Stato, soddisfa nella sostanza l’interesse fatto valere dalla società con l’osservazione respinta in sede procedimentale. Nulla aggiunge, però, alla posizione della società rispetto a quanto già riconosciutole con la sentenza di primo grado, che aveva annullato il piano nella parte incidente sulla sua sfera giuridica. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la cessazione della materia del contendere dell’intero giudizio.
La successiva attività amministrativa incide invece sull’interesse del Comune alla decisione dell’impugnazione. Attraverso il nuovo esercizio del potere l’amministrazione ha superato l’assetto pianificatorio censurato e posto a fondamento dell’annullamento, conformandosi nella sostanza al risultato da esso prodotto.
Ne deriva il venir meno dell’utilità concreta e attuale che l’appellante potrebbe conseguire dalla riforma della sentenza impugnata. L’appello è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Resta assorbita l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’azienda sanitaria. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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