Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 517 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto al docente il beneficio della carta elettronica, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 opera, con i necessari adattamenti, anche nel processo amministrativo, senza che sia necessaria l’apposizione della formula esecutiva, esclusa dall’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’amministrazione intimata non può giustificare l’inottemperanza eccependo la competenza di un altro organo del medesimo Ministero, poiché il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990. Le somme accertate vanno accreditate sulla carta elettronica del docente. Le penalità di mora possono essere escluse in ragione dell’importo contenuto e della produzione degli interessi.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 655/2024 resa dal Tribunale di Pescara, sez. Lavoro, con cui le è stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, commi 121 ss., della legge n. 107/2015, in relazione agli anni scolastici specificati.

La ricorrente ha adito il TAR Abruzzo deducendo la mancata ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio. La questione approda al giudice amministrativo nella sua funzione di giudice dell’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in legge.

La norma, calibrata sul processo civile, è ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti. In particolare, il riferimento al “titolo esecutivo” non impone la spedizione in forma esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, tale adempimento non è richiesto.

Il Collegio affronta poi l’eccezione dell’amministrazione, che aveva fatto valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Il rilievo è respinto: ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale, ove competente, ovvero trasmette gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può dunque invocare la competenza altrui per giustificare la propria inottemperanza.

Il ricorso è pertanto accolto. Le somme accertate in sentenza, relative al bonus carta docenti, devono essere accreditate in conto carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Pescara, con possibilità di delega a un funzionario.

Il Collegio esclude, invece, i presupposti per le penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi in base alla sentenza. Le spese di giudizio, liquidate in cinquecento euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale antistatario. Vista la serialità del contenzioso, il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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